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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21860/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in furto pluriaggravato commesso il 18/09/2014. Lamenta sette censure principali: mancanza o manifesta illogicità della motivazione e insufficiente prova dell'identificazione; nullità e vizio della traduzione/interprete per i testi in lingua cinese e mancata rinnovazione dell'istruttoria; inaffidabilità e nullità dell'individuazione fotografica e mancata ricognizione personale; mancata valutazione di elementi relativi a un veicolo osservato nella zona del furto (non collegato formalmente alla ricorrente); ingresso nel processo di dichiarazioni o parole non valutabili; errato trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte avversativi e non idonei a scalfire la valutazione dei giudici di merito, che avevano motivato adeguatamente la decisione. La sentenza di merito appare sorretta da plurime fonti di prova convergenti: deposizioni testimoniali (incluso un ufficiale di polizia giudiziaria), fotogrammi da videocamera con identificazione di marca/modello e targa dell'auto, rinvenimento presso l'abitazione della ricorrente dei medesimi indumenti indossati durante il furto e ingente denaro contante. Quanto all'interprete, la Corte territoriale aveva rilevato correzioni e cura nell'incarico; l'individuazione fotografica è stata ritenuta valutabile come dichiarazione probatoria alla stregua della deposizione; la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata motivatamente respinta. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruo in rapporto alla gravità del fatto e alla recidiva. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 213 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che la formalità della ricognizione personale prevista dall'art. 213 non è l'unico criterio di efficacia probatoria: l'individuazione fotografica costituisce una dichiarazione percezionale la cui forza probatoria deriva dal valore confermativo, valutato liberamente dal giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine all'inammissibilità del ricorso: la Corte ha valutato che non ricorrevano le cause di inammissibilità previste dalla norma e ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Reso operativo il principio della motivazione semplificata nelle ipotesi ricorrenti: la Corte ha adottato motivazione semplificata richiamando principi già consolidati.

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli)

    «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen."

    La Corte ha applicato questo principio per sostenere che l'individuazione fotografica, pur se 'atipica', può avere valore probatorio se ritenuta attendibile nel contesto delle altre prove.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica, anche se formalmente meno garantita della ricognizione personale, può essere valutata come elemento probatorio utile se inserita in un quadro probatorio convergente; il suo peso dipende dall'insieme delle prove e dalla credibilità attribuita dal giudice.
  • Errori iniziali nell'opera di un interprete non sono automaticamente causa di nullità se riscontrata successiva correzione e se la corte di merito fornisce una motivazione che ritiene la traduzione complessivamente affidabile.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere legittimamente respinta se i giudici di merito motivano che l'istruttoria svolta è stata sufficiente e priva di vizi tali da inficiare il risultato probatorio.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e può essere negata in presenza di gravita' del fatto, professionalità dell'agente e precedenti rilevanti.
  • La cooperazione di elementi materiali (videoregistrazioni, abbigliamento corrispondente, denaro rinvenuto, riscontri anagrafici sul veicolo) rafforza la prova dell'addebito e limita l'efficacia delle censure difensive basate solo su argomentazioni generali sulla modalità delle prove.
  • In Cassazione non è sufficiente sollevare rimostranze meramente avversative della valutazione di merito; occorre dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti.

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