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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 18 agosto 2018 pos. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comunicato in data 15 ottobre 2018, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal Sottufficiale ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui, ove occorra, il presupposto parere negativo del C.V.C.S. del 24 aprile 2018 (adunanza n. -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa201900031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per un'infermità proctologica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo relativa al prolasso mucoemorroidario di grado III congesto e alle turbe della defecazione strumentalmente accertate. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. 461/2001, eccesso di potere per falsità del presupposto, carenza istruttoria e sviamento, nonché violazione dell'art. 2 del medesimo d.P.R. e falsità del presupposto. La questione istruttoria centrale consiste nello stabilire se l'infermità oggetto dell'istanza costituisca, sul piano medico-eziologico, un'evoluzione di patologie gastrointestinali già riconosciute dipendenti da causa di servizio, ossia gastrite antrale e duodenite erosiva, nonché colecisti discinetica e dismorfica e colon irritabile.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso, ritenendo la causa non ancora matura. Dopo aver rilevato che il verificatore aveva depositato una relazione il 17 dicembre 2025, ha constatato che l'incarico non era stato completato: non risultava assegnato alle parti un termine congruo per le osservazioni, né depositata una relazione finale integrata con le osservazioni ricevute e con le valutazioni del verificatore su di esse, indicando l'eventuale accoglimento o rigetto. Il Collegio ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una proroga di 90 giorni per il completamento della verificazione secondo le modalità già stabilite nelle precedenti ordinanze istruttorie. Ogni pronuncia sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese è stata sospesa e la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 22 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione è disposta quando occorrono accertamenti tecnici su fatti rilevanti per la decisione; l'incarico deve essere completato assicurando il contraddittorio delle parti e la formazione di una relazione finale sulle osservazioni ricevute.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    È la disciplina sostanziale posta dal ricorrente a fondamento della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo; la relativa applicazione non è stata ancora definita nel merito.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie difensive del ricorrente; non forma oggetto di una specifica decisione nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione tecnica, l'incarico non si esaurisce con il deposito di un primo elaborato: il verificatore deve consentire alle parti di formulare osservazioni entro un termine congruo e depositare poi una relazione finale che dia conto delle osservazioni ricevute e delle valutazioni svolte su ciascuna di esse.
  • Se la verificazione non è stata completata nel rispetto del contraddittorio tecnico e degli adempimenti indicati dal giudice, la causa non può essere considerata matura per la decisione e il giudice può prorogare il termine assegnato al verificatore, sospendendo ogni pronuncia sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

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