Ordinanza n. 67/2026 - Palermo, Sezione 5
Per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1662/2024 e, per l’effetto, per la declaratoria di nullità, per violazione del giudicato, dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Terrasini in data 26 agosto 2025 ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada; in via subordinata, per l’annullamento del medesimo provvedimento ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero del 26 agosto 2025, adottata ai sensi dell'art. 20 del Codice della strada, per la rimozione di un gazebo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1662/2024, che aveva annullato una precedente ordinanza di sgombero relativa al medesimo gazebo, ritenendo non adeguatamente provata dal Comune la natura pubblica e l'adibizione a strada pubblica dell'area. Ha dedotto che la nuova ordinanza del 26 agosto 2025 violasse o eludesse il giudicato. In via subordinata ha chiesto la riqualificazione della domanda come azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza. La nuova ordinanza era già stata impugnata davanti al Giudice di Pace; dopo la declinatoria di giurisdizione pronunciata con sentenza n. 3365/2025, il relativo giudizio risultava pendente in appello davanti al Tribunale di Palermo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni juris, ritenendo inammissibile la domanda di ottemperanza. La sentenza del Giudice di Pace n. 1662/2024 era una pronuncia di annullamento resa in materia di sanzioni amministrative, priva di statuizioni conformative o di comandi di facere o non facere; i suoi effetti si esaurivano nell'annullamento dell'atto allora impugnato. Mancava quindi un giudicato non autoesecutivo suscettibile di ottemperanza. Il TAR ha inoltre affermato che le questioni relative al riesercizio del potere sanzionatorio e all'eventuale efficacia preclusiva del precedente giudicato devono essere fatte valere con i rimedi ordinari davanti al giudice ordinario. Non era possibile riqualificare la domanda come ricorso di annullamento, poiché la legittimità della medesima ordinanza era già oggetto di un giudizio pendente davanti al giudice ordinario; il TAR ha considerato prima facie erronea la declinatoria del Giudice di Pace, qualificando l'atto come sanzione amministrativa accessoria ex art. 20 del Codice della strada, rientrante nella giurisdizione ordinaria. Il periculum in mora è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre accessori. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 18 giugno 2026 per acquisire l'esito del contenzioso civile pendente.
Norme richiamate
art. 20 Codice della strada
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata applicata dal Comune per adottare l'ordinanza di sgombero qualificata dal TAR come sanzione amministrativa accessoria; le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 2909 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudicato può coprire, secondo il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, non solo il dedotto ma anche il deducibile quando la sentenza abbia esaminato il rapporto sanzionatorio sottostante; ciò può precludere l'adozione di una nuova sanzione in presenza di un definitivo accertamento dell'insussistenza dell'illecito.
art. 41 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione per ottenere, in via subordinata, l'esame della domanda come azione di cognizione e annullamento, ma il TAR non ha riqualificato il ricorso.
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito il fondamento processuale dell'esame della domanda cautelare, respinta per difetto di fumus boni juris.
art. 26 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per la regolazione delle spese della fase cautelare secondo soccombenza.
art. 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato insieme all'art. 26 c.p.a. quale base della condanna del ricorrente alle spese.
Massime di principio
- Una sentenza di annullamento resa in materia di sanzioni amministrative è suscettibile di ottemperanza soltanto se contiene specifiche statuizioni conformative o comandi da eseguire; quando si limita ad annullare l'atto per insufficienza della prova del presupposto sanzionatorio, è una pronuncia autoesecutiva e non presenta un giudicato non autoesecutivo da portare in esecuzione.
- Le contestazioni relative al riesercizio del potere sanzionatorio e all'eventuale violazione o estensione oggettiva del giudicato formatosi su una precedente sanzione devono essere proposte mediante i rimedi ordinari davanti al giudice competente per l'impugnazione della sanzione, non attraverso un giudizio di ottemperanza privo di statuizioni esecutive.
- La pendenza davanti al giudice ordinario di una controversia avente a oggetto la legittimità del medesimo atto impedisce al giudice amministrativo di esaminare una duplicata domanda di annullamento; l'eventuale conflitto tra plessi giurisdizionali deve essere affrontato con gli strumenti processuali propri, incluso il regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
- Le controversie aventi a oggetto un provvedimento qualificabile come sanzione amministrativa accessoria adottato ai sensi dell'art. 20 del Codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale delle sanzioni amministrative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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