Cassazione Penale, Sentenza n. 49513/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. La difesa ha denunciato violazione degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non ha risposto ai motivi di appello: in particolare ha sottolineato il tempo trascorso dai fatti e dall'esecuzione della misura, nonché condizioni di salute incompatibili con la detenzione, come elementi che avrebbero dovuto imporre la modifica della misura cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse argomentato adeguatamente la persistenza delle esigenze cautelari, richiamando il ruolo di vertice del ricorrente nell'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990), la perdurante operatività dell'attività illecita sulla piazza e la successiva condanna in abbreviato (14 anni e 4 mesi) che ha rafforzato le esigenze preventive. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito elementi nuovi o specifici idonei a mettere in crisi le valutazioni cautelari già svolte: il mero decorso del tempo dalle condotte e dall'esecuzione della misura, senza ulteriori elementi, non è sufficiente; le contestate incompatibilità per motivi di salute non erano state tempestivamente devolute al Tribunale e sono risultate generiche. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
richiama la competenza del Tribunale quale giudice d'appello nei procedimenti relativi a misure cautelari
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
norma sulla partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio: la gravità del titolo di reato è stata utilizzata per fondare il presunto rischio di recidiva e l'adeguatezza della misura custodiale
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
riferimento alle singole fattispecie di detenzione/distribuzione di sostanze stupefacenti contestate al ricorrente
artt. 274, 275 e 292, comma 2, cod. proc. pen.
artt. 274, 275 e 292, comma 2, cod. proc. pen.
norme invocate dalla difesa in relazione ai motivi di impugnazione e alla motivazione degli atti giudiziari; la Corte ha ritenuto che le censure non siano state espresse con la specificità richiesta e non abbiano scalfito le valutazioni cautelari
art. 299 cod. proc. pen.
norma sulla istanza di sostituzione della misura cautelare: il Tribunale ha ritenuto che le ragioni addotte nell'istanza e poi reiterate non fossero idonee a modificare il quadro cautelare
art. 309 cod. proc. pen.
riferimento al riesame del provvedimento cautelare originario: la Corte ha rimarcato che in sede di riesame il giudice aveva già valorizzato la pericolosità del ricorrente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma per ricorso inammissibile o manifestamente infondato: applicata qui per condannare il ricorrente alle spese e a una somma
Massime di principio
- La semplice riproposizione di motivi già valutati negativamente dai giudici di merito (GIP o tribunale del riesame) è insufficiente in Cassazione: è necessario fornire elementi nuovi e specifici idonei a mettere in crisi la valutazione cautelare
- Il decorso del tempo dalle condotte o dall'esecuzione della misura non è di per sé idoneo a giustificare la modifica della misura cautelare; occorrono ulteriori elementi concreti che dimostrino la perdita di attualità delle esigenze cautelari
- La gravità del titolo di reato e il ruolo di vertice nell'associazione criminale sono elementi che rafforzano le esigenze preventive e possono rendere difficoltosa la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive
- Una condanna intervenuta dopo l'applicazione della misura custodiale può consolidare e aumentare le esigenze preventive rilevate dai giudici della cautela
- Le condizioni di salute invocate come motivo di incompatibilità con la detenzione devono essere tempestivamente allegati e documentati nei termini processuali appropriati; se non devolute al giudice competente in tempo utile, possono essere inammissibili in sede successiva
- La Corte di legittimità verifica principalmente che i giudici di merito abbiano dato motivazioni comprensibili e coerenti; per ribaltare la decisione cautelare occorre contestare con specificità le argomentazioni indicate dal giudice
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