Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27014/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Algeri impugnava la conferma della condanna per ricettazione di un camper provento di furto, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione per errata valutazione delle prove; mancata riqualificazione del fatto in incauto acquisto; mancata applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dal capoverso dell'art. 648 c.p.; diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche; illogicità nella determinazione della pena; impugnazione della provvisionale concessa alla parte civile

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente e puntualmente motivato la conferma della responsabilità. In particolare i giudici hanno ritenuto provata la disponibilità del veicolo denunciato come rubato, hanno escluso la sussistenza dell'elemento contravvenzionale ex art. 712 c.p. e hanno valutato inattendibili le dichiarazioni dell'imputato sulla provenienza del mezzo; hanno negato le riduzioni di pena richieste in relazione al valore del bene e le attenuanti generiche per la personalità negativa dell'imputato e i numerosi precedenti. La statuizione sulla provvisionale a favore della parte civile è stata ritenuta non impugnabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    capoverso citato nel ricorso

    La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi attenuata richiamata nel capoverso, ritenendo non sussistente una particolare tenuità del fatto o del valore del bene che giustificasse la requalificazione/attenuazione

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato per escludere la natura contravvenzionale del fatto: i giudici hanno ritenuto sussistente l'elemento intenzionale, quindi non applicabile la fattispecie contravvenzionale

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante per particolare tenuità)

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante per particolare tenuità del fatto/valore del bene, valutando il veicolo non di speciale tenuità e la gravità della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    menzionato nel dispositivo

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso generico che limiti le censure a riproposizioni semplici di motivi già valutati in appello senza indicare in modo specifico il vizio di diritto o il travisamento probatorio
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se emerge una "doppia conforme" manifestamente irragionevole o quando le motivazioni dei giudici di merito risultino in palese contrasto con il compendio probatorio
  • La riqualificazione del reato (es. da ricettazione a incauto acquisto) richiede che dagli elementi probatori emerga con chiarezza una diversa configurazione del dolo o della colpa: non è sufficiente l'asserzione difensiva priva di concreti riferimenti probatori
  • Le attenuanti legate al valore del bene o alla particolare tenuità (art. 62 n.4 o capoverso art. 648) richiedono una specifica e motivata valutazione del giudice del merito; la mera richiesta difensiva non è sufficiente per ottenere la riduzione
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della personalità e dei precedenti dell'imputato; la valutazione è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice
  • La statuizione sulla provvisionale a favore della parte civile, essendo decisione meramente delibativa e provvisoria, è di regola non impugnabile in cassazione quando non incida su questioni di diritto definitive
  • La condanna alle spese e le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. possono essere disposte dalla Cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza ragioni di esonero

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.