Cassazione Penale, Sentenza n. 2631/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 21/03/2024 deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello (richiamando il combinato disposto degli artt. 601, comma 3, e 429, comma 1, lett. f), e comma 2 c.p.p.). Denunciano che il decreto notificato non indicava il luogo dell'udienza (e non era sottoscritto dal giudice), sicché, essendo i ricorrenti risultati assenti, tale omissione avrebbe comportato l'omessa citazione e la nullità assoluta del decreto, con conseguente invalidità degli atti successivi e della sentenza impugnata (richiamando artt. 178, 179 e 185 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha rilevato che il decreto di citazione indicava il Tribunale di Catania, la Prima sezione penale e la persona fisica del giudice assegnatario (dott. Ricciardolo), elementi che consentivano di individuare il luogo fisico dell'udienza. Inoltre il difensore era presente all'udienza e non ha sollevato eccezioni; i ricorrenti non hanno dimostrato di essersi recati in altra sede o di aver subito pregiudizio. Ne consegue l'assenza di violazione sostanziale del diritto di conoscere il luogo dell'udienza. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Nulla è stato disposto a favore della parte civile, che non ha chiesto la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Norma che individua quale motivo di ricorso per cassazione l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; qui invocata dai ricorrenti per denunciare nullità del decreto di citazione per appello
art. 601 cod. proc. pen., comma 6
Stabilisce che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è nullo se mancano o sono insufficienti i requisiti previsti (tra cui l'indicazione del luogo dell'udienza). La Corte ha riconosciuto tuttavia che l'indicazione del Tribunale, della Sezione e del giudice persona fisica può consentire comunque l'identificazione concreta del luogo
art. 429 cod. proc. pen., comma 1, lett. f) e comma 2
Indica i requisiti del decreto di citazione; la lett. f) riguarda l'indicazione del giorno, ora e luogo. La Corte ha ritenuto che la presenza della Sezione e del giudice rese sufficiente l'informazione sul luogo
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Disposizioni sulla nullità per omessa citazione; i ricorrenti sostenevano che l'omissione del luogo equivaleva a omessa citazione, richiamando questa norma, ma la Corte ha escluso il vizio in concreto
art. 179 cod. proc. pen., comma 1
Norma sulle forme di nullità assoluta; richiamata dai ricorrenti come conseguenza dell'omessa indicazione del luogo, ma non ritenuta applicabile per la mancanza di pregiudizio
art. 185 cod. proc. pen.
Prevede l'invalidità degli atti successivi alla nullità del decreto di citazione; la Corte ha escluso l'esistenza della nullità invocata, quindi nessuna invalidità è stata dichiarata
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Consente la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende
Massime di principio
- L'omessa indicazione esplicita dell'indirizzo o della sala dell'udienza nel decreto di citazione per appello non comporta automaticamente la nullità: se il decreto contiene altri elementi (Tribunale, Sezione, giudice persona fisica) che permettono di individuare concretamente il luogo, il vizio può essere ritenuto non pregiudizievole
- La presenza e l'attiva partecipazione del difensore in udienza senza eccezioni costituisce elemento forte per escludere il pregiudizio derivante da vizi formali della citazione
- Per ottenere l'annullamento per nullità della citazione è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito (ad es. mancata conoscenza del luogo e impossibilità di partecipare): la mera carenza formale non basta
- L'assenza della sottoscrizione del giudice sul provvedimento non è automaticamente decisiva se altri elementi attestano l'assegnazione e l'effettiva convocazione; va valutata la situazione complessiva e il reale effetto sulla possibilità di difesa
- Se si contesta la validità del decreto di citazione è utile dimostrare fatti concreti (p.es. prova di essersi recati in luogo diverso, mancata partecipazione per causa del vizio) per rendere rilevante la nullità ex art. 178 e seguenti
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