Ordinanza n. 328/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ricorso avverso diniego del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio e ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il giudice ha rilevato che la segnalazione SIS posta a fondamento del diniego riguarda un soggetto nato in Sudan, mentre il ricorrente risulta nato a Lathakia, in Siria. È stata quindi evidenziata una possibile erronea riferibilità della segnalazione alla persona interessata, tale da richiedere un riesame amministrativo previo colloquio con l'istante.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non disponendo direttamente il rilascio del visto, ma ordinando all'Amministrazione l'immediato riesame della domanda, previo colloquio con il ricorrente. La misura è stata giustificata dalla non coincidenza tra il luogo di nascita indicato nella segnalazione SIS e quello del richiedente, elemento che l'Autorità italiana può e deve rilevare. È stata fissata la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un diniego di visto è fondato su una segnalazione SIS, l'Amministrazione deve verificare che la segnalazione si riferisca effettivamente al richiedente, considerando anche i dati identificativi disponibili, tra cui il luogo di nascita.
- La non coincidenza tra i dati identificativi del richiedente e quelli della persona oggetto di una segnalazione SIS può giustificare, in sede cautelare, l'ordine di immediato riesame della domanda, eventualmente previo colloquio con l'interessato.
- In presenza di un possibile errore di identificazione nella segnalazione SIS, la tutela cautelare può consistere nell'ordine di riesame amministrativo, senza imporre direttamente il rilascio del visto.
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