Sentenza del 26/01/2017 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Libero professionista - Requisiti applicativi - Ufficio di ridotte dimensioni - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata ritenuta non dovuta, poiché non è stata ravvisata un'autonoma organizzazione. La sola presenza di un ufficio di ridotte dimensioni non integra il presupposto impositivo quando non sia accompagnata da un'organizzazione di beni o persone eccedente il livello minimo necessario per lo svolgimento individuale dell'attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP. L'attività professionale era svolta in un ufficio di ridotte dimensioni e non risultavano, secondo il principio richiamato, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile né un impiego non occasionale di lavoro altrui. La mera disponibilità di un ufficio, considerata una dotazione minima e necessaria per l'esercizio della professione, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
Il libero professionista è soggetto all'IRAP solo quando esercita l'attività mediante un'autonoma organizzazione, della quale sia responsabile, caratterizzata da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure dall'impiego non occasionale di lavoro altrui.
Massime di principio
- La sola disponibilità o locazione di un ufficio non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Occorre valutare concretamente se i beni strumentali utilizzati siano eccedenti rispetto alla dotazione minima necessaria per l'attività professionale individuale.
- L'impiego non occasionale di personale o collaboratori può costituire un indice rilevante di autonoma organizzazione, da valutare in base alla natura e all'intensità dell'attività svolta.
- Il giudizio deve concentrarsi sull'effettiva struttura organizzativa dell'attività, non sulla mera esistenza di una sede o di uno studio professionale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare dimensioni dell'ufficio, beni strumentali utilizzati, assenza o marginalità del personale e modalità concretamente individuali di svolgimento dell'attività.
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