Sentenza n. 446/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza n.926 del 10.12.2023 del Giudice ordinario di Benevento - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del Giudice ordinario di Benevento, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro. Ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'amministrazione, la rituale notificazione del titolo esecutivo in data 23 ottobre 2023, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia ministeriale. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza perché diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione. Ha accertato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia; l'obbligazione pecuniaria è infatti fungibile. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale relativo all'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente tramite la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti di quanto deciso dal giudicato.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale e fissare un termine per l'adempimento.
- Se, per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, è ormai decorso il termine entro il quale il beneficiario avrebbe dovuto fruire di una prestazione fungibile, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
- L'amministrazione non può invocare la propria inerzia per sottrarsi all'esecuzione del giudicato né può addurre l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa come impedimenti legittimi al pagamento dovuto in esecuzione della decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli i poteri necessari anche per predisporre gli stanziamenti e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →