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Sentenza

Sentenza n. 1662/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale che ha dichiarato improcedibile, per carenza dei requisiti minimi, l’istanza di autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e dell’art. 4, comma 2, della l.r. Veneto n. 17/2022. Ha sostenuto che l’area fosse qualificata come area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, n. 2, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021 e che, pertanto, non fosse applicabile l’obbligo regionale di asservire aree agricole per una superficie pari ad almeno quindici volte quella occupata dall’impianto. Ha inoltre dedotto la violazione delle Linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010 e dell’art. 1350 c.c., contestando che i contratti preliminari per la costituzione delle servitù di elettrodotto, allegati alla PEC di presentazione dell’istanza, non costituissero prova sufficiente della disponibilità delle aree per la mancata registrazione. Con il terzo motivo ha censurato la richiesta regionale di documentazione relativa alle modifiche progettuali connesse alle condizioni ambientali n. 5 e n. 7 del parere del MIC, sostenendo che la verifica di ottemperanza fosse prevista in una fase successiva alla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 1, comma 2-bis, 6, comma 1, lett. b), 10-bis e 18, comma 2, della l. n. 241/1990, contestando il mancato ricorso al soccorso istruttorio per un elaborato illeggibile e l’erronea ritenuta mancanza di una tavola progettuale che, secondo la ricorrente, era stata comunque prodotta sotto diversa denominazione. La Regione ha resistito sostenendo la legittimità dell’improcedibilità per la mancata produzione della documentazione progettuale relativa alla condizione ambientale n. 7, per l’assenza di data certa dei preliminari, per carenze documentali e per il mutato regime delle aree idonee.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato la motivazione relativa alla mancata produzione della documentazione concernente le modifiche progettuali necessarie per adeguare l’invaso di laminazione e la rete scolante alla condizione ambientale n. 7 del parere del MIC. Tale prescrizione, pur posta anche a tutela del paesaggio, incide su profili idraulici e di invarianza idraulica che devono essere valutati nel procedimento di autorizzazione unica. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024, l’istanza deve essere corredata dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, inclusi quelli idrogeologici. Il riferimento delle Linee guida al progetto definitivo non impedisce all’amministrazione di richiedere un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello sufficiente per la VIA, poiché VIA e autorizzazione unica perseguono accertamenti diversi e autonomi. È quindi irrilevante, ai fini dell’autorizzazione unica, il momento fissato nel provvedimento di VIA per la verifica di ottemperanza della prescrizione. Il TAR ha comunque esaminato gli ulteriori motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che la disciplina previgente dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 continuava ad applicarsi, poiché alla data del 22 novembre 2025 la verifica di completezza documentale nel procedimento di VIA era già conclusa; la procedura di VIA e quella di autorizzazione unica, pur distinte, sono collegate perché funzionali alla realizzazione del medesimo intervento. Ne consegueva l’idoneità ex lege dell’area e la non applicabilità dell’obbligo regionale di asservimento delle aree agricole, limitato alle aree diverse da quelle qualificate come idonee dal legislatore statale. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini della prova della disponibilità delle aree, l’allegazione via PEC dei contratti preliminari non autenticati, poiché tale trasmissione integrava un fatto idoneo a conferire data certa alla scrittura privata ai sensi dell’art. 2704 c.c. Quanto alla condizione ambientale n. 5, relativa alla colorazione delle cabine, il TAR ha escluso che la mancata definizione della nuova colorazione potesse giustificare l’arresto del procedimento, trattandosi di un dettaglio progettuale esaminabile in sede di verifica di ottemperanza. Ha riconosciuto la fondatezza delle censure sul soccorso istruttorio: l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere la riproduzione leggibile dell’elaborato, anziché dichiarare improcedibile l’istanza. Ha altresì accertato che la tavola ritenuta mancante era effettivamente contenuta in altro file allegato e che la contestazione solo nel provvedimento finale aveva violato l’istruttoria e il contraddittorio procedimentale. Nonostante tali motivi fondati, il ricorso è stato respinto in applicazione del principio secondo cui è sufficiente una motivazione autonoma e legittima a sorreggere l’atto. Le spese sono state compensate per la novità e particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 3, d.lgs. n. 190/2024

    gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore

    L’istanza di autorizzazione unica deve comprendere tutti gli elaborati necessari per la valutazione degli aspetti settoriali dell’intervento, inclusi quelli idrogeologici e relativi all’invarianza idraulica.

  • art. 20, comma 8, n. 2, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021

    La disposizione continua ad applicarsi alle procedure in corso secondo il regime transitorio e qualifica come idonee ex lege le aree aventi i requisiti previsti.

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 175/2025, convertito dalla l. n. 4/2026

    le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [...] continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente

    La procedura collegata a un intervento resta assoggettata alla disciplina previgente quando, alla data di entrata in vigore del decreto, era già conclusa la verifica di completezza documentale nel procedimento di VIA.

  • art. 4, comma 2, lett. a), l.r. Veneto n. 17/2022

    L’obbligo di asservimento di aree agricole pari ad almeno quindici volte l’area dell’impianto opera nelle aree agricole diverse da quelle qualificate come aree idonee ex lege dalla disciplina statale.

  • punto 13.1, lett. c), Linee guida allegate al d.m. 10 settembre 2010

    documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare le opere connesse

    La disponibilità delle aree può essere dimostrata mediante contratti preliminari allegati alla PEC dell’istanza, anche se non registrati, quando la trasmissione costituisce fatto idoneo a conferire data certa alla scrittura privata.

  • art. 2704 c.c.

    dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento

    L’invio dei contratti preliminari tramite PEC insieme all’istanza può costituire il fatto idoneo a rendere certa la data della scrittura privata non autenticata nei confronti dei terzi.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive

    La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali della VIA costituisce lo strumento per controllare l’attuazione delle prescrizioni e adottare eventuali misure correttive; non esclude che, nel procedimento autorizzatorio distinto, siano richiesti gli elaborati necessari alla valutazione del progetto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    I rapporti tra cittadino e amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede; ciò impone l’attivazione del soccorso istruttorio quando le carenze documentali siano facilmente superabili.

  • art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 190/2024

    I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono soggetti, tra gli altri, ai principi di ragionevolezza, fiducia, buona fede e affidamento.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di ragionevolezza impedisce di interpretare il regime transitorio in modo da applicare, per il medesimo intervento, la disciplina previgente alla VIA ma quella sopravvenuta all’autorizzazione unica.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento fonda il dovere di collaborazione amministrativa e il ricorso al soccorso istruttorio per evitare arresti procedimentali basati su carenze meramente formali.

Massime di principio

  • Quando un progetto energetico è assistito da una VIA già positivamente conclusa e la verifica di completezza documentale della procedura ambientale era terminata all’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, la procedura autorizzatoria collegata al medesimo intervento deve continuare a svolgersi secondo il regime previgente, anche se il procedimento di autorizzazione unica non era ancora completo o definito.
  • La qualificazione statale di un’area come idonea ex lege all’installazione di impianti fotovoltaici prevale sulle restrizioni regionali incompatibili con tale qualificazione; gli obblighi regionali di asservimento di ulteriori aree agricole possono operare soltanto fuori dalle aree qualificate dal legislatore statale come idonee di diritto.
  • Nel procedimento di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili, l’amministrazione può richiedere elaborati progettuali di dettaglio necessari alla valutazione degli aspetti idraulici e idrogeologici, anche quando la relativa verifica di ottemperanza alla VIA è programmata in una fase successiva e anche quando il progetto presentato per la VIA conteneva un livello di dettaglio inferiore.
  • La trasmissione tramite PEC di una scrittura privata non autenticata allegata a un’istanza amministrativa può costituire, ai sensi dell’art. 2704 c.c., un fatto idoneo a conferire data certa al documento nei confronti dei terzi e a dimostrare la disponibilità delle aree richiesta per l’autorizzazione.
  • Il soccorso istruttorio deve essere attivato quando le carenze della documentazione amministrativa consistono in errori, illeggibilità o incompletezze facilmente superabili e non incidono su requisiti sostanziali; l’amministrazione non può arrestare il procedimento per mere irregolarità formali senza consentire la regolarizzazione.
  • Anche quando alcune motivazioni dell’atto risultino illegittime, il ricorso deve essere respinto se una distinta motivazione, autonomamente legittima e sufficiente, è idonea a sorreggere il dispositivo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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