Cassazione Civile, Ordinanza n. 11392/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del fallimento di una società, di diversi avvisi di accertamento per maggior reddito d’impresa ai fini IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000, oltre a una cartella di pagamento. In primo grado gli atti erano stati annullati; la CTR aveva confermato l’annullamento, ritenendo insussistenti le condizioni per l’utilizzo degli studi di settore e mancato il contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che, trattandosi di accertamento analitico-induttivo "a tavolino", non vi fosse obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati e che, per quelli armonizzati, la CTR avrebbe dovuto compiere la prova di resistenza, valorizzando anche l’invio di un questionario e la risposta della contribuente; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sull’onere della prova, affermando che il maggior reddito non era stato accertato mediante studi di settore, ma sulla base dell’inattendibilità e delle incongruenze della contabilità, con gli studi di settore usati solo come elemento di conferma. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la CTR per aver ritenuto tempestivo l’appello dell’Ufficio sulla base di un elenco di raccomandate postali ritenuto inidoneo ad attestare la spedizione nei termini; ha inoltre dedotto vizio motivazionale. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale per difetto di autosufficienza, perché l’Agenzia non aveva allegato né trascritto in modo sufficiente gli avvisi di accertamento e gli atti rilevanti per dimostrare la reale natura dell’accertamento e quindi la fondatezza delle censure sul contraddittorio; ha invece rigettato il ricorso incidentale, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’elenco delle raccomandate con timbro datario postale è idoneo a provare la tempestiva spedizione dell’appello nel giudizio tributario. La Corte ha quindi compensato le spese per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate per violazione del principio di autosufficienza: le doglianze sul tipo di accertamento e sull’obbligo di contraddittorio non erano verificabili perché gli avvisi di accertamento non erano stati adeguatamente prodotti/trascritti nel ricorso. Ha poi rigettato il ricorso incidentale del fallimento, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla tempestività dell’appello, in base al consolidato principio secondo cui l’elenco delle raccomandate con timbro postale può provare la spedizione nel termine. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte con i motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio motivazionale dedotto sul ricorso incidentale, ma la Corte lo esclude perché l’accertamento di fatto della CTR è insindacabile in cassazione.
art. 360-bis c.p.c.
È utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo incidentale che non si confronta con l’orientamento consolidato della Corte.
art. 366 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di autosufficienza, indicando e localizzando gli atti e documenti rilevanti e riassumendone il contenuto in modo sufficiente.
art. 327 c.p.c.
È la norma sulla cui base viene individuato il termine di impugnazione e si afferma che la prova della tempestiva spedizione dell’appello può essere fornita dall’elenco delle raccomandate con timbro datario.
art. 155, quarto comma, c.p.c.
È richiamato per il differimento della scadenza del termine quando questa cade in giorno festivo (domenica).
art. 112 c.p.c.
È menzionato solo nel richiamo a un precedente, senza autonoma applicazione nella decisione.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
È richiamato nel motivo principale per sostenere l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei termini dedotti dall’Agenzia.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
È richiamato per la contestazione sul fondamento dell’accertamento analitico-induttivo e sui presupposti del contraddittorio.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
È richiamato nel secondo motivo come base normativa dell’accertamento analitico-induttivo.
art. 42 d.P.R. 600/1973
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta validità dell’atto di accertamento.
art. 55 d.P.R. 633/1972
È richiamato nel quadro normativo relativo agli accertamenti IVA e al thema del contraddittorio/procedimento.
art. 62-bis d.l. 331/1993
È richiamato nel secondo motivo con riferimento agli studi di settore.
art. 2697 c.c.
È richiamato per la disciplina dell’onere della prova invocata sull’attendibilità della contabilità e sulla base dell’accertamento.
art. 2729 c.c.
È richiamato in relazione alle presunzioni poste a fondamento dell’accertamento analitico-induttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si denunciano vizi legati al contenuto di avvisi di accertamento o di altri documenti decisivi, il ricorrente deve riportarne in modo completo e localizzare puntualmente la produzione: la mera indicazione generica dell’esistenza degli atti nel fascicolo non soddisfa il principio di autosufficienza.
- La censura sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario non può essere esaminata in astratto, ma richiede che dal ricorso emerga chiaramente la concreta tipologia di accertamento posto a base dell’atto impugnato; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Nel giudizio tributario, la prova della tempestiva spedizione a mezzo posta dell’atto di appello può essere validamente desunta dall’elenco delle raccomandate recante timbro datario postale, salvo specifiche contestazioni idonee a scalfirne l’attendibilità.
- Il vizio motivazionale non è configurabile quando la commissione tributaria regionale abbia esaminato il documento decisivo e abbia compiuto un accertamento di fatto insindacabile in cassazione.
- Non è sufficiente, per superare il controllo di autosufficienza, il rinvio generico al fascicolo di parte o d’ufficio: il ricorso deve consentire alla Corte la verifica immediata della fondatezza delle doglianze senza ricorrere ad atti esterni al ricorso stesso.
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