Cassazione Penale, Sentenza n. 40479/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva sostituito la pena detentiva (3 anni e 4 mesi per estorsione aggravata in concorso) con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art.20-bis c.p. e degli artt.53 e ss. legge n.689/1981. Il motivo del ricorso era l'inosservanza dell'art.59, lett. d), della legge n.689/1981, che esclude la sostituzione della pena per chi sia stato condannato per i reati di cui all'art.4-bis ord. pen. (tra cui l'estorsione aggravata), e la mancata valutazione dell'eventuale preclusione procedurale prevista dall'art.4-bis (esigenza di specifici accertamenti/informazioni e proposta dell'UEPE). Il pubblico ministero chiedeva l'annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che, in forza dell'art.95 del d.lgs. n.150/2022 (disciplina transitoria), le disposizioni del Capo III della legge n.689/1981 sono applicabili ma devono essere interpretate tenendo conto anche delle cause di inapplicabilità previste dall'art.59, lett. d). Pertanto, per i reati ricompresi nell'art.4-bis ord. pen., l'istanza di sostituzione della pena detentiva è inammissibile se ricorre la causa ostativa di cui all'art.59, lett. d). Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza che aveva concesso la detenzione domiciliare.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 2022, art.95 (disciplina transitoria)
Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
Il Collegio interpreta l'art.95 come richiamo alla applicabilita' delle disposizioni del Capo III della legge n.689/1981 anche ai procedimenti pendenti, ma non come deroga alle cause di inapplicabilita' previste dall'art.59; dunque le preclusioni di legge continuano ad operare.
art.20-bis cod. pen.
Introduce la possibilità di pene sostitutive per pene detentive brevi, fissandone i limiti di durata; tale norma opera insieme alla disciplina del Capo III della legge n.689/1981.
art.545-bis cod. proc. pen.
Regola la procedura con cui il giudice di cognizione valuta e, se ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle pene sostitutive; prevede acquisizione di informazioni e successiva decisione in udienza.
legge n.689 del 24 novembre 1981, artt.53 e ss. (Capo III)
Contengono la disciplina procedurale e i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive (art.58 criteri di esercizio; art.59 cause di inapplicabilità). Sono richiamati in quanto compatibili dalla disciplina codicistica e dalla disposizione transitoria.
legge n.689 del 24 novembre 1981, art.59 lett. d)
Prevede l'inapplicabilità delle pene sostitutive per chi risulti condannato per uno dei reati indicati nell'art.4-bis ord. pen.; la Corte ha ritenuto tale causa ostativa operante anche nell'ambito della disciplina transitoria e delle pene sostitutive previste dal d.lgs.150/2022.
art.4-bis ord. pen. (riferimento ai reati e condizioni per misure alternative)
Indica i delitti per i quali l'accesso alle misure alternative e' limitato e richiede specifici accertamenti/proposte (es. proposta dell'UEPE) per consentire deroghe; la Corte rileva che per le ipotesi ricomprese in art.4-bis sussistono preclusioni rilevanti.
art.666 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il referendum al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di misure in sede esecutiva; richiamata rispetto alla procedura di istanza ex art.95.
art.27 Cost.
Riferimento ai fini costituzionali della pena, richiamato a supporto della finalita' rieducativa delle pene e della ratio delle novita' legislative in materia di pene sostitutive.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell'art.95 d.lgs.150/2022 rende applicabili le norme piu' favorevoli del Capo III della legge n.689/1981 ai procedimenti pendenti, ma non abroga o neutralizza le cause di inapplicabilità previste dall'art.59: tali cause devono essere verificate anche nei giudizi esecutivi.
- Per i reati indicati nell'art.4-bis ord. pen. (es. estorsione aggravata) l'istanza di sostituzione della pena detentiva e' soggetta alla causa ostativa di cui all'art.59 lett. d) e, in assenza dei necessari presupposti procedurali (accertamenti e proposta dell'UEPE ove richiesti), l'istanza e' inammissibile.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente la sussistenza delle condizioni di applicabilita' delle pene sostitutive secondo i parametri degli artt.58 e 59 della legge n.689/1981, anche quando opera alla stregua della disciplina transitoria del d.lgs.150/2022.
- La coesistenza di nuove norme codicistiche (art.20-bis e art.545-bis) e della disciplina della legge n.689 richiede un'interpretazione coordinata: applicare le disposizioni nel loro complesso e non selettivamente, rispettando le preclusioni legislative.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe documentare e far emergere gli accertamenti richiesti (es. acquisizione di informazioni dall'UEPE) per dimostrare l'assenza delle cause ostative; in mancanza, l'istanza di sostituzione rischia di essere dichiarata inammissibile.
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