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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10519/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia (conferma della condanna del Tribunale di Bergamo) per i delitti di cui agli artt. 640 (frode) e 612 (minacce) c.p.; dopo la sentenza impugnata la persona offesa, Gasperi Walter, ha rimesso la querela (19/09/2024) e l'imputato, tramite procuratore speciale, ha accettato la remissione, chiedendo che tale remissione venga introdotta nel processo in sede di cassazione

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile l'introduzione della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; ha dichiarato l'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 152 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha, inoltre, condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali; in mancanza di diversa pattuizione le spese vanno poste a carico del querelato

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela estingue il reato perseguibile a querela di parte; la Corte ha applicato questa disposizione dichiarando estinti i reati dopo remissione accettata

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che incrimina la frode; nell'atto è richiamata come il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato, ma la condanna è stata annullata per estinzione del reato a seguito di remissione della querela

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che incrimina le minacce; come per l'art. 640, il fatto è stato inizialmente oggetto di condanna ma è stato dichiarato estinto per remissione della querela

Massime di principio

  • La remissione della querela, se validamente presentata dalla persona offesa e accettata dall'imputato (anche tramite procuratore), estingue il reato perseguibile a querela di parte ai sensi dell'art. 152 c.p.
  • La remissione intervenuta dopo la pronuncia impugnata può essere introdotta nel processo in cassazione se è avvenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
  • L'accettazione della remissione da parte dell'imputato può avvenire tramite procuratore speciale e produce gli stessi effetti della accettazione diretta
  • L'estinzione del reato non esclude necessariamente l'obbligo di sostenere le spese processuali: il giudice può condannare l'imputato (querelato) al pagamento delle spese salvo diversa pattuizione
  • È essenziale verificare i termini temporali: la remissione deve intervenire entro termini processuali rilevanti (prima della scadenza del termine per l'impugnazione) per essere utilizzabile in sede di impugnazione

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