Sentenza n. 1814/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 491 emesso dal Comune di Villar Perosa in data 18.01.23 e notificato al ricorrente in pari data, con il quale viene comunicato il “non accoglimento” della SCIA n. 33/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di non accoglimento e inibizione della SCIA relativa all’installazione di un ascensore esterno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha comunicato il non accoglimento della SCIA n. 33/2022 e lo ha diffidato dall’eseguire i lavori di installazione di un ascensore esterno al fabbricato. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 20, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento fosse stata trasmessa tardivamente, oltre dieci giorni dalla presentazione della SCIA. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 19 l. 241/1990 e 22 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’ascensore costituisse un volume tecnico, non comportasse aumento di superficie coperta, volumetria o carico urbanistico e fosse quindi ammissibile. Il terzo motivo deduceva la violazione della l. 13/1989, affermando che l’opera fosse finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche e dovesse essere ammessa; il ricorrente contestava inoltre la rilevanza del mancato parere sfavorevole della Soprintendenza e invocava la disparità di trattamento rispetto ad altre opere, quali tettoie, realizzate nella medesima zona ZS5.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato infondato il primo motivo perché l’art. 20, comma 2, d.P.R. 380/2001 riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, mentre la SCIA non instaura un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un atto finale di assenso e l’esercizio dei poteri di controllo e inibitori non richiede la previa comunicazione di avvio. In ogni caso, l’omissione o tardività della comunicazione sarebbe una mera irregolarità, non invalidante, poiché il responsabile del procedimento è individuabile in base alla competenza dell’unità organizzativa. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la disciplina della zona ZS5 vieta mutazioni e innovazioni capaci di alterare la struttura e le caratteristiche attuali degli edifici. L’ascensore esterno altera le caratteristiche estetiche del fabbricato e contrasta con il vincolo conservativo previsto dal PRG. La qualificazione dell’opera come volume tecnico è irrilevante, poiché il vincolo urbanistico comunale tutela anche l’assetto strutturale e architettonico dell’edificio e può impedire qualsiasi nuova edificazione incompatibile, senza distinzione tra volume tecnico e altro volume. Il terzo motivo è stato respinto perché la tutela per l’eliminazione delle barriere architettoniche non determina una prevalenza assoluta e automatica dell’intervento sul vincolo urbanistico. Il ricorrente non aveva allegato né dimostrato nella SCIA la situazione personale di disabilità, anzianità o difficoltà motoria, né l’assenza di soluzioni tecniche alternative. In mancanza di tali elementi, l’Amministrazione poteva inibire l’intervento sulla base della sua incompatibilità con la disciplina urbanistico-edilizia. È stato ritenuto irrilevante il mancato parere della Soprintendenza, poiché il divieto derivava direttamente e autonomamente dal PRG comunale; irrilevante anche il riferimento ad altre tettoie, non essendo provato che fossero state legittimamente assentite e non potendo comunque l’eventuale illegittimità di precedenti atti fondare una pretesa alla reiterazione dell’illegittimità. Le spese della fase di merito sono state compensate, ferma la regolazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e non impone una comunicazione di avvio del procedimento per l’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA; in ogni caso, l’omissione o tardività della comunicazione costituisce mera irregolarità non invalidante.
art. 19 l. 241/1990
La SCIA non instaura un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un atto finale di assenso; l’amministrazione esercita poteri di controllo e inibitori sull’attività segnalata.
art. 22 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell’intervento edilizio, ma la sua applicazione non consente di superare il vincolo conservativo previsto dal PRG per la zona ZS5.
l. 13/1989, art. 4, commi 4 e 5
“ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”; “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”
La tutela dell’eliminazione delle barriere architettoniche prevale, di regola, sui vincoli solo quando l’intervento non arrechi un serio pregiudizio al bene tutelato; il privato deve allegare e dimostrare già nella fase procedimentale la finalità dell’intervento, la propria situazione di difficoltà motoria e l’assenza di alternative tecniche rispettose del vincolo.
Massime di principio
- La SCIA non instaura un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un provvedimento di assenso; pertanto, l’esercizio dei poteri amministrativi di controllo e inibitori sull’attività segnalata non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento prevista per i procedimenti autorizzatori.
- In sede di pianificazione urbanistica generale, il Comune può imporre autonomamente vincoli conservativi e limiti edificatori per tutelare le caratteristiche architettoniche, storiche, ambientali o paesaggistiche di una zona, anche con prescrizioni più rigorose rispetto a quelle poste dalle autorità preposte alla tutela paesaggistica o culturale.
- Quando una disciplina urbanistica vieta interventi che alterino la struttura o le caratteristiche architettoniche di un edificio, la qualificazione dell’opera come volume tecnico non è di per sé idonea a escludere l’incompatibilità urbanistica, poiché il divieto può riferirsi all’alterazione dell’immobile e non soltanto all’incremento della volumetria.
- La tutela dell’eliminazione delle barriere architettoniche non comporta la prevalenza automatica dell’intervento sui vincoli urbanistici o paesaggistici: il privato deve allegare e dimostrare già nella fase procedimentale la concreta situazione di difficoltà motoria, la finalità dell’opera e l’assenza di soluzioni tecniche alternative compatibili con il vincolo.
- Il mancato intervento dell’autorità paesaggistica non rende illegittima l’inibizione di una SCIA quando l’opera contrasta autonomamente con un vincolo conformativo direttamente previsto dallo strumento urbanistico comunale.
- La realizzazione o l’eventuale illegittima autorizzazione di opere analoghe nella medesima zona non attribuisce al privato il diritto alla reiterazione dell’illegittimità né rende illegittimo il diniego fondato sul contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 997/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →