Cassazione Penale, Sentenza n. 27742/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur rideterminando la pena ai termini concordati ex art. 599-bis c.p.p., ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena con l'affidamento in prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'esclusione di tale richiesta, ritenuta parte dell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la rideterminazione della pena nella misura concordata tra accusa e difesa e motivatamente ha disatteso la richiesta di affidamento in prova: 1) la richiesta di sostituzione della pena era stata presentata unilateralmente dal difensore e non faceva parte della proposta concordata sottoposta al Collegio; 2) la richiesta risultava carente della procura speciale prevista dall'art. 545-bis c.p.p.; 3) comunque l'art. 53 della L. 24.11.1981, n. 689 non consente la sostituzione di una pena detentiva con l'affidamento in prova (che è invece una misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 47 L. 26/7/1975, n. 354). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis, comma 2 cod. pen.
art. 648-bis, comma 2 cod. pen.
Indica il reato per cui è intervenuta la sentenza di merito; utilizzato come riferimento di fatto per la rideterminazione della pena.
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello; la Corte conferma che la sentenza emessa ex art. 599-bis è impugnabile in Cassazione su profili attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del PM e al contenuto della pronuncia.
art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede la necessità di procura speciale per alcune attività difensive; la Corte ha ritenuto la richiesta di sostituzione per carenza di procura speciale inammissibile.
art. 25 comma 1 lett. e) D.L.vo 150/22 (c.d. legge Cartabia)
art. 25 comma 1 lett. e) D.L.vo 150/22
Richiamato nel verbale quale riferimento normativo collegato alla proposta di applicazione della pena sostitutiva nell'ambito del concordato; la Corte ha però valutato la compatibilità della sostituzione alla luce delle altre norme richiamate.
art. 53 L. 24.11.1981 n. 689
art. 53 L. 24.11.1981 n. 689
Disciplina le sanzioni sostitutive delle pene pecuniarie; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non consente di sostituire una pena detentiva con l'affidamento in prova.
art. 20-bis cod. pen.
Richiamato come riferimento al novero delle pene sostitutive; la richiesta di affidamento in prova è stata ritenuta estranea alle alternative previste.
art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354
art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354
Stabilisce che l'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione; la Corte lo utilizza per affermare che l'affidamento non ha natura di sostituzione di una pena detentiva prevista dall'art. 53 L. 689/1981.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali; applicato dalla Corte per liquidare le spese a carico del ricorrente e la sanzione pecuniaria.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Cita principio giurisprudenziale utilizzato per valutare i profili di colpa e la misura della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. vincola il giudice nella sua integralità: non è ammissibile che il giudice accolga parzialmente la proposta frazionandola arbitrariamente.
- Perché una richiesta formulata dal difensore sia valutata come parte dell'accordo e prodromica alla pronuncia, occorre che essa sia espressa con modalità rituali e, se previsto, corredata da procura speciale ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.
- La mera indicazione di una preferenza del difensore per una pena sostitutiva non integra automaticamente un elemento dell'accordo vincolante se la proposta concordata tra accusa e difesa non la comprende espressamente.
- L'art. 53 L. 24.11.1981, n. 689 non consente la sostituzione di una pena detentiva con l'affidamento in prova; l'affidamento in prova è disciplinato come misura alternativa alla detenzione ex art. 47 L. 26/7/1975, n. 354.
- In situazioni analoghe, per ottenere una misura alternativa nella sede del concordato occorre verificare preventivamente la compatibilità normativa della misura richiesta e prevedere espressamente la richiesta nell'accordo, corredandola della procura speciale ove necessaria.
- La presentazione di motivi infondati in cassazione può comportare la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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