Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12937/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo non rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p. e, nel merito, che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e immune da manifeste illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità e l'inadeguatezza della motivazione posta a base della declaratoria di colpevolezza, contestando la correttezza della valutazione delle prove. La Corte rileva però che la censura è formulata in modo non conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. e che, comunque, i giudici di merito avevano già spiegato in modo coerente e logicamente plausibile la propria decisione, valorizzando la coerenza delle dichiarazioni testimoniali e la mancata giustificazione della provenienza della res. Il ricorso mirava dunque a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, in particolare dell'attendibilità della persona offesa e delle dichiarazioni testimoniali.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e rispettare i requisiti prescritti a pena di inammissibilità; una censura generica o meramente assertiva sulla motivazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e autosufficienti: la contestazione generica della motivazione della sentenza di merito è inammissibile.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e, più in generale, del teste, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente rivalutabile in cassazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi con motivazione adeguata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, con controllo più rigoroso rispetto a quello ordinario dei testimoni.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio probatorio, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o evidenti vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.