Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 2 marzo 2016 (irrevocabile il 31/03/2016). Si è censurata la valutazione del giudice che, per escludere la revoca, avrebbe preso a riferimento la data di pronuncia della seconda condanna invece della data di commissione del reato, errando così nella determinazione del quinquennio rilevante ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; il ricorso deduceva dunque violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio. Ha stabilito che, per l'applicazione dell'art. 168 c.p., il termine quinquennale va calcolato con riferimento alla data di commissione del reato successivo e non alla data di pronuncia della sentenza che lo accerta. Nel caso di specie il reato oggetto della seconda condanna è stato commesso l'11/10/2017, entro cinque anni dall'irrevocabilità della precedente sentenza (31/03/2016); pertanto la revoca della sospensione condizionale doveva essere disposta obbligatoriamente. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Francesca Zedda.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando intervenga condanna per delitto commesso successivamente; il quinquennio va calcolato con riferimento alla data di commissione del nuovo reato.
art. 163 cod. pen.
Disciplina i limiti per la reiterazione della sospensione in presenza di cumulo di pene; tuttavia il superamento o meno dei limiti di cumulo non esclude l'obbligo di revoca previsto dall'art. 168 quando ricorre la condizione temporale prevista.
art. 674 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria e le forme dell'esecuzione in caso di revoca; il pubblico ministero può dare esecuzione alla pena decaduta e chiedere al giudice dell'esecuzione la pronuncia dichiarativa.
art. 27 Cost.
Richiama la presunzione di non colpevolezza: l'accertamento giudiziale della nuova condanna è necessario per procedere alla revoca, ma il presupposto sostanziale resta la commissione del reato nel quinquennio.
Massime di principio
- Per valutare l'obbligo di revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p., rileva la data di commissione del reato successivo e non la data di pronuncia della sentenza che lo accerta.
- Se il reato successivo è stato commesso entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, la revoca è obbligatoria una volta che la condanna sia accertata in modo definitivo.
- L'esistenza di un cumulo di pene che resti entro i limiti dell'art. 163 c.p. non impedisce la revoca: quest'ultima ha natura meramente ricognitiva e opera ex lege quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 168.
- La pronuncia di revoca ha effetto retroattivo al momento della commissione del nuovo reato; il provvedimento giudiziale ha funzione dichiarativa di una situazione già sorta per legge.
- In pratica, nei procedimenti di esecuzione verificare sempre le date di commissione dei reati e l'irrevocabilità della sentenza originaria; il pubblico ministero può eseguire la pena decaduta e chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria ai sensi dell'art. 674 c.p.p.
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