Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11289/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la decisione di primo grado che, su domanda della curatela fallimentare, aveva accertato la simulazione assoluta di due compravendite di terreni, stipulate il 27 settembre 2000 e il 14 maggio 2003 tra la società poi fallita e una società acquirente. La moglie aveva proposto opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c., sostenendo che i terreni erano stati assegnati nel 1974 dall’ERSAP al suocero, che questi li aveva posseduti e poi trasmessi al figlio, e che il marito vi aveva costruito un immobile abusivo, in parte adibito a casa familiare e in parte utilizzato per l’attività commerciale della moglie, poi condonato nel 1986. La moglie chiedeva anche l’accertamento della simulazione di due atti anteriori, stipulati nel luglio e nell’agosto 2000 tra il suocero e la società poi fallita, nonché della proprietà dell’immobile per usucapione. Il marito era intervenuto volontariamente nel giudizio e aveva anche proposto separata opposizione di terzo all’esecuzione contro l’ordine di rilascio dell’immobile. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione. In cassazione i coniugi hanno formulato tre motivi: (1) violazione dell’art. 404 c.p.c., sostenendo che, una volta dichiarata ammissibile l’opposizione proposta in appello, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al primo giudice per non privarli di un grado di merito; (2) violazione dell’art. 1158 c.c. e della normativa richiamata sull’assegnazione e sul riscatto dei terreni, deducendo che il giudice d’appello aveva individuato erroneamente la disciplina applicabile senza considerare il riscatto anticipato del fondo; (3) violazione degli artt. 1414 e 1470 c.c., contestando il rigetto dell’opposizione per difetto di interesse e sostenendo che la moglie, quale terza titolare di un autonomo diritto fondato sul possesso ultraventennale, poteva agire ex art. 404 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello aveva fondato il rigetto su autonome ragioni non specificamente censurate: l’eventuale decorso dell’usucapione dal 31 gennaio 1986 si sarebbe completato nel 2006, durante il giudizio di primo grado, con conseguente successione nel diritto controverso; la sentenza impugnata non aveva deciso il rapporto anteriore tra il dante causa e la società poi fallita e non era quindi idonea a pregiudicare la posizione della moglie; infine, l’accertamento della simulazione dell’atto anteriore non avrebbe attribuito alla moglie un apprezzabile interesse, poiché il bene sarebbe pervenuto al marito per successione e non sarebbe entrato nella comunione legale. Quest’ultima ragione era stata contestata solo genericamente, richiamando la partecipazione alla costruzione e l’uso commerciale dei locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la rimessione al primo giudice è prevista quando l’opposizione di terzo è fondata sulla pretermissione di un litisconsorte necessario; non opera invece per il terzo che deduce un diritto autonomo e incompatibile, poiché in tale ipotesi il giudice d’appello può svolgere sia la fase rescindente sia quella rescissoria. Il secondo motivo è inammissibile perché non censura l’autonoma ratio secondo cui, anche ipotizzando l’inizio dell’usucapione il 31 gennaio 1986, il ventennio sarebbe maturato nel 2006, durante il giudizio di primo grado, determinando una successione nel diritto controverso rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta specificamente con le ulteriori autonome ragioni della decisione: la sentenza che aveva accertato la simulazione della vendita successiva non riguardava il precedente trasferimento dal dante causa alla società poi fallita e non poteva pregiudicare la posizione della opponente; inoltre, la contestazione relativa all’assenza di un interesse apprezzabile all’accertamento della simulazione dell’atto anteriore era generica. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare alla curatela le spese di cassazione, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; sono stati inoltre condannati, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di Euro 5.000,00. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    Occorre, infatti, distinguere a seconda che la sentenza sottoposta a opposizione ex art. 404 c.p.c., accerti un rapporto sostanziale unico, il quale non può esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, oppure sia incompatibile con un autonomo diritto di un terzo, rimasto estraneo alla lite.

    L’opposizione ordinaria di terzo può fondarsi sulla pretermissione di un litisconsorte necessario oppure sulla titolarità di un diritto autonomo incompatibile con quello accertato dalla sentenza. La distinzione incide sulla necessità di rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 406 c.p.c.

    Infatti, ai sensi dell’art. 406 c.p.c., nel giudizio di opposizione trovano applicazione le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice adito, ivi incluso l’art. 354 c.p.c., comma 1, che indica la violazione del litisconsorzio necessario fra i casi di remissione della causa in primo grado.

    Nel giudizio di opposizione di terzo si applicano le norme del procedimento davanti al giudice adito; la rimessione in primo grado opera, in particolare, quando ricorre la violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Infatti, ai sensi dell’art. 406 c.p.c., nel giudizio di opposizione trovano applicazione le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice adito, ivi incluso l’art. 354 c.p.c., comma 1, che indica la violazione del litisconsorzio necessario fra i casi di remissione della causa in primo grado.

    La violazione del litisconsorzio necessario costituisce un caso di rimessione della causa al primo giudice; questa regola non si estende all’opposizione proposta da un terzo che fa valere un diritto autonomo.

  • art. 1158 c.c.

    La sentenza impugnata (pag. 6) osserva che “ammesso che la M. abbia effettivamente cominciato a validamente usucapire dal 31.01.1986, è evidente che in questa ipotesi il ventennio si sarebbe compiuto nel 2006, e cioè, nel corso del giudizio di primo grado in cui il fallimento (OMISSIS) ha chiesto l’accertamento della simulazione assoluta della vendita dalla stessa (OMISSIS) alla srl SOTE. Si sarebbe quindi verificata una classica ipotesi di successione nel diritto controverso (ex art. 111 c.p.c.), che comporta la inammissibilità dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., atteso che sono legittimati a proporre opposizione solo coloro che non siano soggetti all’efficacia diretta della sentenza (Cass. 17683/2006)”.

    La Corte riporta la ratio della sentenza d’appello: anche assumendo che il possesso utile all’usucapione fosse iniziato il 31 gennaio 1986, il termine ventennale si sarebbe compiuto nel 2006, durante il giudizio di primo grado. La Cassazione non decide nel merito la sussistenza dell’usucapione, poiché il motivo che avrebbe dovuto censurare questa autonoma ratio è inammissibile.

  • art. 111 c.p.c.

    Si sarebbe quindi verificata una classica ipotesi di successione nel diritto controverso (ex art. 111 c.p.c.), che comporta la inammissibilità dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., atteso che sono legittimati a proporre opposizione solo coloro che non siano soggetti all’efficacia diretta della sentenza (Cass. 17683/2006).

    Secondo la ratio della sentenza d’appello richiamata dalla Cassazione, se il diritto dedotto dall’opponente matura durante il giudizio relativo al diritto controverso, può configurarsi una successione nel diritto controverso, con conseguente difetto della legittimazione all’opposizione di terzo di chi è soggetto all’efficacia diretta della sentenza.

  • art. 1414 c.c.

    La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che “la sentenza oggetto dell’odierna opposizione non ha trattato del contratto di vendita da V.D. alla (OMISSIS), rapporto che è cronologicamente precedente rispetto alla vendita da (OMISSIS) alla s.r.l. SOTE. Già questa circostanza è di per sè idonea ad escludere che la sentenza di accertamento della simulazione della vendita dalla (OMISSIS) alla SOTE possa provocare alcun pregiudizio alla odierna attrice”.

    La Corte non formula una regola sostanziale sulla simulazione; ritiene tuttavia non censurata la ragione per cui l’accertamento della simulazione della vendita successiva non poteva pregiudicare la terza, non avendo la sentenza opposta esaminato il precedente rapporto di trasferimento.

  • art. 1470 c.c.

    La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che “la sentenza oggetto dell’odierna opposizione non ha trattato del contratto di vendita da V.D. alla (OMISSIS), rapporto che è cronologicamente precedente rispetto alla vendita da (OMISSIS) alla s.r.l. SOTE. Già questa circostanza è di per sè idonea ad escludere che la sentenza di accertamento della simulazione della vendita dalla (OMISSIS) alla SOTE possa provocare alcun pregiudizio alla odierna attrice”.

    La disposizione è richiamata nel motivo, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione: il rigetto del motivo dipende dalla mancata specifica censura delle autonome ragioni della sentenza d’appello.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Sussistono altresì i presupposti perchè i ricorrenti siano condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto essi hanno agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

    La condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. è applicata d’ufficio quando la parte agisce senza normale diligenza e senza un serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo a sostegno dell’impugnazione; la somma è determinata equitativamente.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La Corte dà atto, in seguito al rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nell’opposizione ordinaria di terzo occorre distinguere tra il caso in cui il terzo deduca di essere litisconsorte necessario pretermesso e quello in cui faccia valere un diritto autonomo incompatibile con la situazione accertata. La rimessione al primo giudice è prevista nel primo caso, mentre nel secondo non è imposta: il giudice d’appello può svolgere sia la fase rescindente sia quella rescissoria.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, e il ricorrente non formula specifiche censure contro una di esse.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; contestazioni generiche o argomenti che non incidono sulle autonome rationes non consentono di ottenere la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.