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Sentenza

Sentenza n. 13125/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 1° dicembre 2025, prot. 57350.01-12-2025-U con il quale la Consip spa ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto 33 e, conseguentemente, l’esclusione della KSM Spa dalla gara, preannunciando la segnalazione all’ANAC e l’escussione della cauzione provvisoria; - di tutti gli atti richiamati nel provvedimento del 1° dicembre 2025, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 31 ottobre 2025; - della nota di comunicazione del provvedimento del 1° dicembre 2025; - dello scorrimento della graduatoria e dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento temporaneo tra Mondialpol Security spa e la Europolice srl; - di tutti gli atti prodromici, connessi o consequenziali, ivi compreso il Disciplinare di gara e la pec del 9.12.2025 con la quale la Consip ha escusso la cauzione; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, per il subentro e per il risarcimento in forma specifica, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento danni. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Europolice S.r.l., Mondialpol Security S.r.l., Sicilia Police S.r.l., il 3\2\2026: per l’annullamento - del provvedimento del 1dicembre 2025, prot. 57350.01-12-2025-U, con il quale la Consip s.p.a. ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto 33 e, conseguentemente, l’esclusione di Ksm s.p.a. dalla gara, nella parte in cui non ha accertato le ulteriori cause di esclusione dalla gara in cui sarebbe incorsa la medesima Ksm s.p.a.; - degli atti endoprocedimentali richiamati nel citato provvedimento di esclusione; - ove occorra, delle pertinenti attestazioni dell’Agenzia delle Entrate; - per quanto di interesse del disciplinare di gara e del capitolato;

Giustizia amministrativa202600335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto 33, conseguente esclusione dalla gara, preannuncio di segnalazione all’ANAC ed escussione della cauzione provvisoria, nonché gli atti conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa già aggiudicataria ha impugnato il provvedimento con cui Consip ha annullato in autotutela l’aggiudicazione del lotto 33 e l’ha esclusa dalla procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia. Sono stati contestati anche gli atti endoprocedimentali, la comunicazione di avvio del procedimento, lo scorrimento della graduatoria, l’eventuale nuova aggiudicazione, l’escussione della cauzione provvisoria e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia, il subentro e il risarcimento in forma specifica, riservandosi un’azione separata per il risarcimento dei danni. I controinteressati hanno proposto ricorso incidentale per contestare il provvedimento nella parte in cui Consip non avrebbe rilevato ulteriori cause di esclusione a carico dell’impresa ricorrente principale, deducendo la mancata considerazione di ulteriori elementi ostativi alla partecipazione alla gara.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione con cui la ricorrente principale ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal diniego del Tribunale civile di Palermo – Sezione procedure concorsuali – all’autorizzazione necessaria per la partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 14/2019. Di conseguenza, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso incidentale è stato dichiarato a sua volta improcedibile, poiché la definizione in rito del ricorso principale consolida il provvedimento di esclusione e l’annullamento della precedente aggiudicazione, facendo venir meno l’interesse dei controinteressati alla decisione sulle ulteriori cause di esclusione dedotte. La decisione è stata resa in forma semplificata. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della definizione esclusivamente processuale e della complessità delle questioni sottese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, per effetto di circostanze successive alla proposizione della domanda, non sussiste più un’utilità concreta e attuale derivante dalla decisione di merito.

  • art. 95 d.lgs. 14/2019

    La mancata autorizzazione del tribunale competente alla partecipazione alla gara nell’ambito della procedura concorsuale è stata indicata dalla ricorrente quale circostanza sopravvenuta determinante il venir meno dell’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e derivante da una circostanza successiva alla proposizione del ricorso che rende non più conseguibile un’utilità concreta dalla pronuncia, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il ricorso principale diviene improcedibile e tale definizione consolida l’atto di esclusione dalla gara e l’annullamento della precedente aggiudicazione, diviene improcedibile anche il ricorso incidentale diretto a far valere ulteriori cause di esclusione del ricorrente principale, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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