Sentenza n. 9476/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055994865230 spedita in data 2 luglio 2024, con conseguente ordine alla Questura di Roma di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31, comma 2, c.p.a. chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata mediante kit postale il 2 luglio 2024, e l'ordine alla Questura di Roma di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, la Questura ha depositato una nota con cui ha comunicato che l'istanza era stata validata il 15 maggio 2026 e che il titolo di soggiorno sarebbe stato ritirabile dopo quaranta giorni.
La decisione
Il TAR, dopo aver avvisato le parti della possibile improcedibilità, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'intervenuta validazione dell'istanza e la comunicazione relativa al successivo ritiro del titolo avessero fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando il dimezzamento previsto per il patrocinio a spese dello Stato e quello previsto per la pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per l'ordine di provvedere.
art. 73 c.p.a.
È stato applicato per avvisare le parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel contesto della decisione sul ricorso.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi e tenendo conto dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Consente di determinare il compenso considerando le caratteristiche dell'attività prestata, dell'affare trattato e il risultato del giudizio; il compenso è stato ridotto fino al 50% e, per la pronuncia in rito, ulteriormente dimezzato ai sensi del comma 9.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione da parte dell'amministrazione di un atto o di un comportamento satisfattivo dell'interesse a ottenere una risposta espressa determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- La validazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, accompagnata dalla comunicazione che il titolo potrà essere ritirato dopo il periodo indicato dall'amministrazione, è idonea a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato contro il silenzio.
- Quando il giudizio si conclude in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate ove ricorrano giusti motivi.
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso liquidato al difensore è soggetto al dimezzamento previsto dalla disciplina speciale; per una pronuncia in rito può applicarsi anche l'ulteriore riduzione prevista dalla disciplina dei compensi professionali.
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