Cassazione Civile, Ordinanza n. 11981/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria su beni immobili inseriti in un fondo patrimoniale, emesso in relazione a cartelle esattoriali contenenti pretese di natura tributaria, previdenziale e per contravvenzioni stradali. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello del concessionario, ritenendo l'impugnazione priva di motivi specifici e, nel merito, illegittima l'iscrizione ipotecaria perché riferita a beni del fondo patrimoniale e a debiti estranei ai bisogni della famiglia. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, in sintesi, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per la parte non tributaria dei ruoli; la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto l'appello aspecifico nonostante censure puntuali; la violazione degli artt. 170 e 2697 c.c. sull'onere della prova e sull'estraneità dei debiti ai bisogni familiari; il vizio di motivazione; e l'erronea estensione del divieto di esecuzione ex art. 170 c.c. all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo logicamente prioritario, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la CTR ha errato nel ritenere inammissibile l'appello per difetto di specificità, poiché nel processo tributario la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente e la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado può integrare comunque impugnazione specifica se dal gravame emerge una chiara contrapposizione alle ragioni della sentenza appellata.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente per sostenere il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle pretese non tributarie incluse nei ruoli presupposti
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
la Corte ribadisce che il requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario va interpretato restrittivamente; la mera riproposizione delle difese di primo grado non comporta inammissibilità se consente di cogliere con chiarezza la censura alla decisione appellata
art. 170 c.c.
richiamato per la disciplina dei limiti di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale; nel ricorso si contesta l'estensione di tale limite all'iscrizione ipotecaria
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia e sulla conoscenza di tale estraneità da parte del creditore
art. 111 Cost.
invocato per denunciare la carenza motivazionale della sentenza impugnata
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
invocato insieme all'art. 111 Cost. per censurare l'apparente motivazione della decisione di merito
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per qualificare l'iscrizione ipotecaria come misura cautelare a garanzia del credito, distinta dagli atti dell'espropriazione forzata
art. 78 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel ricorso per sostenere che l'espropriazione esattoriale inizia con l'avviso di vendita, con funzione di pignoramento
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è di stretta interpretazione: è sufficiente che dall'atto di gravame emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e le relative rationes decidendi.
- La riproposizione, in appello, delle ragioni già svolte nel ricorso introduttivo non è di per sé causa di inammissibilità, se tali deduzioni risultano poste in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza appellata e consentono di individuare le critiche rivolte alla decisione.
- Quando il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame, non può poi sviluppare una autonoma e decisiva motivazione di merito, poiché con la declaratoria di inammissibilità si spoglia della potestas iudicandi sul merito; eventuali osservazioni ulteriori sono solo ad abundantiam.
- Le censure relative all'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia e al riparto dell'onere probatorio restano assorbite se la sentenza di appello viene cassata per erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio consistente nell'erronea applicazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 è idoneo a travolgere l'intera decisione di appello quando la pronuncia di inammissibilità abbia impedito l'esame del merito delle ulteriori questioni dedotte.
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