Sentenza n. 332/2026 - L'aquila, Sezione 1
PER L’OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 179/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 179/2025 del Giudice di pace di Avezzano, con riferimento al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Avezzano per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 179/2025 del Giudice di pace di Avezzano. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme dovute, sebbene successivamente al deposito del ricorso. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; il Comune ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'avvenuto pagamento aveva soddisfatto la pretesa azionata e che entrambe le parti avevano espressamente riconosciuto l'assenza di interesse a una pronuncia di merito. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara il ricorso improcedibile quanto nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito; nel caso concreto, il pagamento delle somme dovute ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente all'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuto adempimento dell'obbligo imposto da una sentenza, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione espressa e concorde delle parti circa il sopravvenuto difetto di interesse consente al giudice di dichiarare l'improcedibilità senza procedere all'esame del merito dell'azione di ottemperanza.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell'esito in rito e della concorde richiesta delle parti; il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente quando il giudice ne dichiara l'irripetibilità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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