Cassazione Penale, Ordinanza n. 09865/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo in particolare: 1) la illegittima cumulativa contestazione di tre episodi di evasione, a fronte di un solo episodio contestato dal pubblico ministero; 2) la mancata risposta della Corte di merito sulla richiesta di pena sostitutiva formulata in sede di conclusioni, senza però sviluppare alcuna argomentazione a sostegno; i primi due motivi erano, inoltre, riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di concreto interesse, poiché non vi era stato alcun aumento di pena a titolo di continuazione, e ha osservato che non sussiste obbligo di motivazione del giudice di merito sul mancato accoglimento di istanze generiche o manifestamente infondate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la carenza di interesse su una delle censure e la non sindacabilità della mancata risposta a una richiesta di pena sostitutiva priva di specifica argomentazione, oltre al fatto che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in appello.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La sentenza non riporta il testo della norma, ma il riferimento è al reato di evasione oggetto del ricorso.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
art. 587 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, quindi non incluso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando la censura, anche se accolta, non potrebbe determinare alcun effetto favorevole concreto nel giudizio di rinvio.
- Non sussiste un obbligo di motivazione del giudice di merito sul mancato accoglimento di istanze che risultino del tutto generiche o manifestamente infondate.
- La reiterazione in cassazione di doglianze già adeguatamente confutate dal giudice di appello non consente, di per sé, l'ammissibilità del ricorso se non vengono introdotti profili nuovi e decisivi.
- La deduzione sulla contestazione di più episodi è priva di interesse quando, in concreto, non vi sia stato alcun aggravamento sanzionatorio per continuazione o altro effetto pregiudizievole collegato alla diversa qualificazione del fatto.
Come è indicizzato
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