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Sentenza

Sentenza n. 1250/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1655/2025, pubblicata in data 29.12.2025, del Tribunale Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna, Sezione Seconda a definizione del ricorso numero di R.G. n. 1325/2025.

Giustizia amministrativa202600566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva integrale esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1655/2025, che aveva ordinato la consegna di documenti consortili o la dichiarazione responsabile della loro inesistenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Consorzio non avesse integralmente eseguito la precedente sentenza in materia di accesso. In particolare, dopo la trasmissione parziale della documentazione e la dichiarazione di inesistenza di alcuni atti, il Consorzio aveva comunicato di avere richiesto alla banca gli estratti conto consortili dal 2018. Il ricorrente lo ha quindi diffidato a consegnare gli estratti conto e le evidenze contabili relative agli importi incassati per il rimborso delle spese di acquisto del campo da calcio. Il Consorzio ha dedotto di avere consegnato, il 7 aprile 2026, gli estratti conto disponibili, con oscuramento dei dati dei consorziati per ragioni di privacy, e di avere già trasmesso tutti gli ulteriori documenti in suo possesso, dichiarando l'inesistenza di atti o conti ulteriori. Ha inoltre eccepito l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso per violazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e per abusivo frazionamento della pretesa, essendo stato instaurato un distinto giudizio di ottemperanza relativo alle spese legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Consorzio aveva consegnato tutti i documenti in suo possesso indicati nella sentenza da eseguire e aveva dichiarato responsabilmente l'inesistenza di ulteriori atti e conti nella propria disponibilità. La decisione non esamina nel merito le eccezioni preliminari, divenute prive di rilievo per effetto dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo. Le spese sono state compensate: il Collegio ha ritenuto che il Consorzio avesse agito diligentemente e tempestivamente, comunicando che gli estratti conto sarebbero stati trasmessi dopo la risposta della banca, come poi avvenuto in tempi ragionevoli. Secondo il TAR, il ricorrente avrebbe potuto attendere tale adempimento e, se necessario, chiedere i documenti residui nello stesso giudizio di ottemperanza relativo alle spese, nel rispetto dei principi di correttezza.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il Consorzio ha richiamato il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce previsto dalla disposizione; il TAR non ha deciso l'eccezione, poiché ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'avvenuto adempimento.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio è stato qualificato come giudizio di ottemperanza alla precedente sentenza del TAR in materia di accesso; il testo non indica uno specifico articolo applicato nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione dell'obbligo imposto dalla sentenza, mediante consegna dei documenti disponibili e dichiarazione responsabile dell'inesistenza di ulteriori atti, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione o il soggetto obbligato comunica tempestivamente di essere in attesa di documenti detenuti da un terzo e li trasmette successivamente in tempi ragionevoli, l'adempimento può essere valutato come diligente e idoneo a giustificare la compensazione delle spese.
  • La dichiarazione dell'obbligato circa l'inesistenza di ulteriori documenti nella propria disponibilità può soddisfare l'ordine giudiziale alternativo di consegna dei documenti o di attestazione responsabile della loro inesistenza.
  • Il frazionamento in distinti giudizi di ottemperanza di pretese riferite alla medesima sentenza può essere valutato alla luce dei principi di correttezza processuale e di concentrazione, anche ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

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