Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36272/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la rideterminazione della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. sostenendo che, in seguito alla pronuncia correttiva della Corte costituzionale (16/04/2024), fosse applicabile la diminuente della particolare tenuità del danno. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta ritenendo che il giudice dell'esecuzione potesse intervenire solo se la declaratoria di incostituzionalità avesse determinato l'illegalità della pena e non per una valutazione discrezionale della gravità del fatto, richiamando un precedente di Cassazione relativo al patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, se dopo la pronuncia irrevocabile di condanna interviene una declaratoria di illegittimità costituzionale che rende applicabile una circostanza attenuante e la pena non è stata integralmente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena a favore del condannato salvo casi particolari (es. rapporto esaurito o limiti del patteggiamento). La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa, nel rispetto dei limiti giuridici richiamati.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La pronuncia della Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la parte della norma che escludeva la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, rendendo applicabile l'attenuante della particolare tenuità del danno nei casi compatibili.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024 (16/04/2024)

    Declaratoria di incostituzionalità che ha corretto la cornice edittale dell'art. 628 cod. pen. consentendo, nei casi pertinenti, l'applicazione della diminuzione della pena per lieve entità del fatto.

  • Sez.1, n. 9599 del 13/02/2025 (Cassazione)

    Sez.1, n. 9599 del 13/02/2025, Rv. 287685

    Principio secondo cui il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della circostanza attenuante resa applicabile da una successiva pronuncia costituzionale e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, salvo che il rapporto sia esaurito.

  • Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Rv. 260697

    Indirizzo consolidato che impone al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena in favore del condannato quando una successiva dichiarazione di incostituzionalità incide sulla commisurazione della pena e la pena non è stata interamente eseguita, pur nel rispetto dei limiti posti dalle altre norme e dai principi sulla successione delle leggi penali nel tempo.

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata con riferimento ai casi di patteggiamento: il mancato rispetto della procedura prevista può rendere inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena e limita l'intervento del giudice dell'esecuzione rispetto all'accordo intervenuto tra le parti.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena se, dopo la condanna irrevocabile, una pronuncia di incostituzionalità rende applicabile una circostanza attenuante che prima non poteva essere considerata, a condizione che la pena non sia stata integralmente eseguita.
  • La possibilità di rivedere il trattamento sanzionatorio non dipende da una mera valutazione discrezionale della gravità del fatto, ma dalla valutazione se la declaratoria costituzionale abbia effettivamente inciso sulla legalità della pena applicata.
  • Nei casi di patteggiamento l'intervento del giudice dell'esecuzione è più limitato: la rideterminazione può essere preclusa se la declaratoria non ha inciso sull'intera cornice edittale del patto o se non sono rispettate le procedure previste (art. 188 disp. att.).
  • La tutela del diritto fondamentale alla libertà personale può prevalere sull'intangibilità del giudicato quando la legge applicata è stata in parte dichiarata incostituzionale e la pena non è eseguita per intero, evitando disparità di trattamento tra condanne analoghe.
  • In presenza di una declaratoria che rende applicabile un'attenuante, il giudice dell'esecuzione ha ampia libertà valutativa per rideterminare la pena, nei limiti stabiliti dalle altre norme e dai principi sulla successione delle leggi penali nel tempo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.