Cassazione Penale, Sentenza n. 31971/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione e condannato il Ministero al pagamento di euro 103.524,98. Il Ministero deduceva violazione e vizio di motivazione (art. 314 e art. 315 cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte di appello non aveva valutato compiutamente tutti gli elementi probatori e indiziari utilizzabili, i comportamenti extraprocedimentali e le dichiarazioni rese dall'imputato, aspetti rilevanti per verificare se il Nicosia avesse dato o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione. In particolare il Ministero richiamava: la custodia cautelare anche per delitti connessi al traffico di stupefacenti (con sentenza di non doversi procedere per prescrizione), le menzogne rese in interrogatorio, l'assidua frequentazione con l'omicida, la partecipazione allo scontro fisico e la partecipazione a un incontro tra pregiudicati su debiti di droga, elementi che avrebbero potuto integrare dolo o colpa grave ostative al diritto all'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha affermato i principi secondo cui il giudice della riparazione deve valutare ex ante e con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo penale tutti gli elementi probatori utilizzabili, per stabilire se la condotta dell'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione, e che reticenze o mendacio in sede di interrogatorio possono essere rilevanti se causalmente incisivi. Poiché la Corte di appello si era limitata ad accogliere la domanda in base all'assoluzione senza esaminare compiutamente il quadro indiziario e le condotte dell'interessato, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la causa ostativa al diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione quando il richiedente abbia dato o concorso a darne causa con dolo o colpa grave; la Corte precisa che la colpa grave va valutata ex ante e può consistere anche in condotte non costituenti reato purché idonee a far apparire la configurabilità del reato.
art. 315 cod. proc. pen.
Rilevato con riferimento al vizio di motivazione; la giurisprudenza richiede al giudice della riparazione una motivazione adeguata rispetto al raffronto tra condotta dell'indagato e ragioni dell'intervento cautelare.
art. 64 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il silenzio dell'indagato esercitando la facoltà difensiva non ostacola di per sé l'indennizzo, mentre menzogne o reticenze possono essere valutate se causalmente rilevanti.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b
Richiamata come modificativa dell'art. 314; la giurisprudenza tiene conto della modifica nel valutare la non punibilità del semplice silenzio ma la rilevanza di dichiarazioni mendaci o reticenti.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n. 34559/2002, Sez. 4 n. 21308/2022, e altre)
Numerose decisioni affermano che il giudice della riparazione deve operare una valutazione autonoma ex ante sul nesso causale tra condotta dell'interessato e titolo cautelare, utilizzando anche elementi della fase delle indagini se non esclusi, e che la colpa grave può emergere anche da comportamenti non necessariamente qualificabili come reato.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione deve effettuare una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale, focalizzata sul nesso causale tra condotta dell'interessato e adozione della misura cautelare.
- Tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase investigativa possono essere esaminati in sede di riparazione, salvo che la loro utilizzabilità sia stata espressamente esclusa in dibattimento.
- Il semplice esercizio del diritto al silenzio non preclude l'indennizzo; invece menzogne o reticenze dell'indagato possono ostare al riconoscimento se risultano causalmente rilevanti per l'adozione della misura cautelare e configurano dolo o colpa grave.
- La motivazione del giudice della riparazione deve comparare la condotta dell'indagato con le ragioni sottese al provvedimento cautelare e valutare se vi sia stata negligenza eclatante, imprudenza macroscopica o violazioni tali da escludere il diritto all'indennizzo.
- Se la motivazione è manifestamente carente rispetto ai criteri sopra enunciati, la decisione va annullata con rinvio per nuovo esame.
- La valutazione della condotta non mira a determinare la sussistenza del reato, bensì se quella condotta abbia contribuito a creare o a rafforzare la falsa apparenza della configurabilità del reato che ha portato alla detenzione.
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