Sentenza n. 1921/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della revoca del nulla osta per lavoro subordinato del 9.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, con diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e del subentro di altro datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza del nulla osta richiesto dalla datrice di lavoro originaria, era stato convocato dalla Prefettura insieme a quest'ultima per l'integrazione della pratica. Alla convocazione si era presentato soltanto il lavoratore, che aveva prodotto la documentazione nella propria disponibilità e trasmesso successivamente ulteriori documenti via PEC, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Aveva inoltre rappresentato di avere trovato un nuovo impiego e chiesto il subentro del nuovo datore di lavoro, depositando contratto e comunicazione Unilav. Dopo il preavviso di rigetto e una memoria partecipativa, la Prefettura aveva revocato il nulla osta, respingendo anche le istanze relative al permesso per attesa occupazione e al subentro. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, violazione delle garanzie partecipative, violazione della disciplina di settore e delle circolari applicabili, violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. Ha sostenuto che le omissioni della datrice originaria non potevano essere imputate al lavoratore in buona fede e che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare sia il lungo tempo trascorso dall'ingresso sia la nuova occupazione sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Richiamando la propria giurisprudenza e una decisione del Consiglio di Stato, ha ritenuto che, quando il lavoratore straniero abbia agito in buona fede, il nulla osta sia revocato dopo un significativo intervallo dall'ingresso in Italia e nel frattempo il lavoratore sia stato assunto da altro datore, si determini una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo proporzionalità e ragionevolezza. La Prefettura non ha effettuato il necessario bilanciamento degli interessi e ha applicato automaticamente la revoca, senza considerare la nuova situazione lavorativa né valutare la possibilità di regolarizzare la posizione mediante il subentro del nuovo datore. Il diniego fondato sulla mancata previsione generale del subentro è stato ritenuto eccessivamente formalistico, sproporzionato e irragionevole, perché punisce il lavoratore incolpevole per le omissioni del datore originario e vanifica il legittimo affidamento e l'integrazione lavorativa già avviata. Le spese sono state compensate. La decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata alla camera di consiglio indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, nel quadro della disciplina del soggiorno dello straniero; la sentenza valorizza, in collegamento con tale disciplina, la necessità di considerare la situazione concreta del lavoratore in buona fede e le sopravvenienze lavorative.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra i parametri di legittimità del provvedimento impugnato; la sentenza accoglie il ricorso per carenze sostanziali di istruttoria, motivazione e ponderazione, senza fondare autonomamente la decisione sulla disciplina dei vizi formali non invalidanti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca del nulla osta; il giudice considera illegittima l'applicazione automatica della misura senza adeguata ponderazione della situazione sopravvenuta e dell'affidamento del lavoratore.
Massime di principio
- Quando il nulla osta al lavoro subordinato di uno straniero venga revocato dopo un significativo lasso di tempo dall'ingresso in Italia e il lavoratore abbia agito in buona fede, l'amministrazione deve considerare le sopravvenienze intervenute, tra cui l'assunzione da parte di un altro datore di lavoro.
- In presenza di buona fede del lavoratore straniero e di una nuova occupazione documentata, la revoca del nulla osta non può essere applicata in modo automatico e meccanicistico per omissioni imputabili al datore di lavoro originario; è necessario un concreto bilanciamento degli interessi coinvolti.
- L'amministrazione deve valutare, alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la possibilità di regolarizzare la posizione dello straniero mediante il subentro del nuovo datore di lavoro, anche quando non sia prevista in via generale una disciplina del subentro.
- Un provvedimento che sacrifica la posizione del lavoratore incolpevole senza considerare il tempo trascorso dall'ingresso, la nuova situazione lavorativa e l'integrazione già avviata è sproporzionato e irragionevole e può ledere il legittimo affidamento.
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