Sentenza n. 793/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che Sogei s.p.a. aveva accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente l’importo dovuto. La ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione ha adempiuto alla sentenza ottemperanda mediante l’accredito dell’importo riconosciuto. Il giudice ha tuttavia rilevato che l’adempimento era tardivo e che tale circostanza confermava l’incontestata fondatezza della pretesa azionata. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 500 euro oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene l’adempimento idoneo a soddisfare la pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie tardivamente alla decisione posta in esecuzione, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione nonostante la cessazione della materia del contendere.
- L’avvenuto adempimento spontaneo nel corso del giudizio può giustificare una liquidazione ridotta delle spese, senza escluderne l’addebito all’amministrazione quando la pretesa azionata risultava fondata.
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