Sentenza del 17/01/2022 n. 1309 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.G. ha impugnato tre avvisi di accertamento sintetico per gli anni 2005, 2007 e 2008, emessi per omessa presentazione della dichiarazione e per presunta capacità contributiva desunta dal possesso di due autovetture e dall'acquisto, nel 2009, di un immobile venduto a Euro 500.000 con un incremento patrimoniale attribuito negli anni 2005-2009 pari a Euro 380.000 (considerato il mutuo di Euro 120.000). I motivi di impugnazione contestavano: 1) la mancata preventiva notifica del questionario (contraddittorio), 2) la presunta obbligatorietà del contraddittorio ex D.L. n.78/2010 anche per i periodi anteriori al 2009, 3) la natura delle presunzioni usate dall'Ufficio (legali vs semplici) e l'onere della prova, e 4) omessa/insufficiente motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha confermato che: per accertamenti relativi a imposte dirette anteriori al periodo d'imposta 2009 non sussisteva l'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla revisione normativa del 2010; l'omesso invio del questionario ex art.32 DPR 600/1973 non invalida automaticamente l'accertamento quando si tratta di esercizio discrezionale dell'amministrazione; l'ufficio poteva determinare il reddito sinteticamente sulla base di beni indici e incrementi patrimoniali e l'onere della prova circa l'irrilevanza fiscale dei finanziamenti gravava sul contribuente; la censura sulla natura grammaticale della presunzione (legale o semplice) non mutava l'operatività del quadro probatorio applicato; la doglianza sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile alla luce della riforma dell'art.360 c.p.c. e della giurisprudenza relativa. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione per Euro 5.600,00 oltre oneri, con possibile obbligo del contributo unificato secondo DPR 115/2002 art.13 comma 1-quater.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 32, comma 4; art. 38, comma 4 e 7
L'art.32 disciplina il questionario (facoltà dell'Amministrazione di acquisire dati). L'art.38 autorizza l'accertamento sintetico fondato su beni indici e incrementi patrimoniali: per i periodi anteriori al 2009 non era obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale introdotto dalla novella 2010.
D.L. n. 78 del 2010, art. 22 conv. in L. n. 122 del 2010
Ha introdotto l'obbligo di contraddittorio per l'accertamento sintetico a regime, ma la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina solo dal periodo d'imposta 2009; quindi non invalida gli accertamenti per anni anteriori.
Codice Civile
art. 2728 c.c.; art. 2729 c.c.
La discussione sulla natura delle presunzioni (legali vs semplici) non ha inciso sulla decisione: la Corte ha posto l'accento sull'operatività dell'onere probatorio indicato dalla normativa fiscale, ossia che il contribuente deve dimostrare l'irrilevanza fiscale dei finanziamenti.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
I motivi di cassazione devono denunciare violazioni di legge o omesso esame di fatto decisivo; dopo la riforma normativa del 2012 il sindacato sulla motivazione è più ristretto e non ammette censure generiche sulla 'insufficienza' della motivazione.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato l'art.360 c.p.c. restringendo le ipotesi di vizio motivazionale rilevante in cassazione; la Corte ha applicato questa regola alle sentenze d'appello pubblicate dall'11/09/2012.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma procedurale richiamata in relazione al possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Per accertamenti sintetici relativi a imposte dirette anteriori al 2009 non si richiede necessariamente il contraddittorio endoprocedimentale introdotto dalla riforma del 2010; la mancata notifica del questionario non invalida automaticamente l'atto.
- L'accertamento sintetico può essere fondato su beni indici e incrementi patrimoniali; una volta contestata la capacità contributiva, l'onere di provare l'irrilevanza fiscale dei finanziamenti o l'origine lecita dei mezzi è gravato sul contribuente.
- La qualificazione formale della 'presunzione' (legale o semplice) non muta l'efficacia pratica dell'accertamento: ciò che rileva è il regime probatorio e la prova documentale offerta dalle parti.
- Dopo la riforma dell'art.360 c.p.c. (2012) le censure sulla motivazione in cassazione sono ammesse solo se si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è più sufficiente lamentare una motivazione 'insufficiente'.
- Nelle impugnazioni è necessario focalizzare le doglianze su specifiche violazioni di legge o su omissioni ben circostanziate: censure generiche all'attività dell'Ufficio senza collegamento diretto alla motivazione della sentenza sono inammissibili.
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