Cassazione Penale, Ordinanza n. 15593/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/11/2024, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la qualificazione più favorevole, richiamando un precedente di legittimità che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della tesi difensiva. La censura è però ritenuta dal giudice di legittimità del tutto generica e assertiva, perché non si confronta con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato: la quantità e qualità della sostanza sequestrata, pari a 957 dosi medie singole con discreto grado di purezza; il confezionamento in diversi pezzi e ovuli; l'occultamento sul corpo; il luogo del sequestro, nelle immediate vicinanze del carcere, idoneo a intercettare soggetti in astinenza o in condizione psicologica di vulnerabilità.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i motivi siano manifestamente infondati e privi di specificità, poiché non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza di appello, giudicata logica, congrua e corretta in diritto. La decisione di merito che ha escluso il fatto di lieve entità viene ritenuta conforme ai principi consolidati sulla valutazione complessiva degli indici di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, potendo anche un solo indice risultare assorbente in senso negativo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000, oltre alla pena pecuniaria indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La qualificazione del fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva di qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, potendo anche uno solo degli indici previsti risultare negativamente assorbente e impedire il riconoscimento della fattispecie lieve.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 2 del D.L. n. 146 del 2013
Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla formulazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, senza mutarne il criterio valutativo complessivo della lieve entità.
L. 16 maggio 2014, n. 79
Richiamata quale norma di conversione del decreto-legge che ha modificato la disciplina del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere riconosciuto solo quando la condotta presenti una minima offensività complessiva, desumibile dalla valutazione coordinata di qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- La verifica della lieve entità non può essere compiuta sul solo dato quantitativo della droga, né mediante raffronti statistici con casi decisi in altro modo, dovendosi invece procedere a un apprezzamento complessivo degli indici normativi.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a invocare genericamente un precedente favorevole senza confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata è aspecifico e manifestamente infondato.
- Ai fini dell'esclusione del fatto lieve, può essere valorizzato in modo assorbente un solo indice negativo, qualora esso denoti un'offensività non minima della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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