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Sentenza

Sentenza n. 5826/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto del silenzio formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 18.11.2025;

Giustizia amministrativa202604174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Questura di Caserta sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 18 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sulla domanda di permesso di soggiorno presentata il 18 novembre 2025 e di ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, per l’omessa conclusione del procedimento; la violazione dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, che prevede il termine di novanta giorni; e l’insufficienza degli accertamenti sul domicilio dichiarato a giustificare il protrarsi indefinito dell’inerzia. Ha inoltre rappresentato di avere collaborato con l’Amministrazione, trasmettendo memorie il 17 aprile 2026 e presentando il 19 maggio 2026 un’istanza di accesso e una richiesta di informazioni sullo stato della pratica. La Questura ha opposto la specialità della materia e la necessità di accertamenti sul domicilio, riferendo che le verifiche presso il nuovo indirizzo erano ancora in corso.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto incontestati sia la presentazione dell’istanza sia il mancato provvedimento conclusivo. Ha respinto la tesi secondo cui la specialità della materia dell’immigrazione escluderebbe l’obbligo di provvedere: l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce un termine specifico di novanta giorni. Ha inoltre ritenuto che la generica indicazione di verifiche domiciliari in corso, senza precisazione delle attività svolte, delle richieste istruttorie, delle date o dei tempi prevedibili di definizione, non giustificasse l’inerzia; gli approfondimenti istruttori non eliminano il dovere di adottare una determinazione espressa. Il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Questura di concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Non ha anticipato alcuna valutazione sulla spettanza del permesso, poiché residuano accertamenti di fatto riservati all’Amministrazione. Ha nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia e su istanza di parte, il Dirigente delle Politiche Migratorie presso il Ministero dell’Interno quale commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori trenta giorni dalla richiesta. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Giova premettere che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce, in via generale, che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

    Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’Amministrazione è tenuta a concluderlo con un provvedimento espresso.

  • art. 117 c.p.a.

    Sul piano processuale, l’art. 117 c.p.a. prevede che il ricorso avverso il silenzio sia deciso con sentenza in forma semplificata e che, in caso di accoglimento, il giudice ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

    Nel giudizio sul silenzio, in caso di accoglimento il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere, normalmente entro trenta giorni.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    In particolare, l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che il permesso di soggiorno “è rilasciato, rinnovato o convertito entro novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda”.

    La procedura per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno è soggetta al termine speciale di novanta giorni; la disciplina speciale non elimina l’obbligo di provvedere, ma ne definisce la scansione temporale.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Sussistono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento del ricorso, con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Caserta e conseguente ordine alla medesima di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 117, comma 2, c.p.a..

    Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice impone all’Amministrazione di adottare una determinazione espressa e motivata entro il termine stabilito.

Massime di principio

  • Quando un procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’Amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso. La specialità della disciplina di settore può stabilire un termine specifico, ma non esclude l’obbligo di provvedere.
  • Nel procedimento per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 fissa il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda; il decorso del termine senza determinazione conclusiva può integrare silenzio-inadempimento.
  • La necessità di svolgere accertamenti istruttori, anche relativi al domicilio dell’istante, non consente all’Amministrazione di lasciare indefinitamente senza esito il procedimento. Una giustificazione dell’inerzia deve indicare in modo concreto e specifico le attività istruttorie compiute e le ragioni per cui la procedura non è stata definita nel termine.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse tutelato è normalmente quello a ottenere una manifestazione espressa della volontà amministrativa, positiva o negativa, e non l’immediato conseguimento del bene finale. Il giudice non decide sulla spettanza del titolo quando residuano accertamenti di fatto riservati all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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