Cassazione Civile, Ordinanza n. 19787/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente contestava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai fini IRPEF e addizionali per l'anno 2005, aveva rideterminato sinteticamente un maggior reddito imponibile sulla base dell'acquisto di un immobile del valore di euro 180.000. La contribuente sosteneva che non vi fosse stato alcun effettivo esborso di denaro, perché l'operazione sarebbe stata una dazione in pagamento/compensazione di pregressi prestiti da lei concessi al figlio negli anni 1998-2000, con estinzione di reciproche obbligazioni. In subordine, deduceva che l'atto di compravendita fosse simulato e che la reale causa fosse gratuita, quindi non idonea a esprimere capacità contributiva. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: violazione degli artt. 2697 e 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per asserita inversione dell'onere della prova e mancata considerazione della mancanza di esborso; violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per non aver considerato la simulazione e la natura gratuita dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che l'accertamento dell'Ufficio si fondava su un atto pubblico di compravendita, sottoscritto dalla contribuente, dal quale risultava un'operazione onerosa con trasferimento dell'immobile del valore di euro 180.000. Da tale dato l'Amministrazione poteva legittimamente desumere la capacità contributiva ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. Per superare tale presunzione la contribuente avrebbe dovuto provare, in modo specifico, la provenienza delle somme prestate al figlio e, in caso di simulazione, fornire prova contraria dell'assenza di effettiva disponibilità economica. La Corte ha escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova e ha condannato la ricorrente alle spese, dando inoltre atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta in ricorso
è il parametro processuale attraverso cui la ricorrente ha censurato la sentenza di appello per violazione di norme sostanziali
art. 2697 c.c.
l'onere della prova, in materia di accertamento sintetico, non era invertito perché l'Ufficio aveva già dimostrato il fatto indice di capacità contributiva e spettava al contribuente fornire la prova contraria
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 4; successivo quinto comma
nell'accertamento sintetico, una volta provata dall'Amministrazione la divergenza tra reddito dichiarato e reddito attribuibile, il contribuente deve dimostrare che il maggior imponibile deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta o da finanziamenti di terzi; se l'operazione è qualificata come datio in solutum o è dedotta simulazione, la prova contraria grava sul contribuente
artt. 1414 e ss. c.c.
la prova della simulazione, in ambito fiscale, può essere fornita anche con mezzi e limiti probatori meno rigorosi rispetto all'azione di simulazione, essendo sufficiente a contestare la pretesa tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento sintetico fondato anche su un unico elemento certo che evidenzi la capacità di spesa incompatibile con il reddito dichiarato
art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973
impone al contribuente di provare la diversa provenienza delle somme o la natura non reddituale della spesa contestata
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio quando dimostra, anche mediante un solo elemento certo, una spesa o un investimento incompatibile con il reddito dichiarato; da quel momento incombe sul contribuente la prova contraria.
- La prova contraria del contribuente può riguardare la provenienza non imponibile delle somme, l'intervento di finanziamenti di terzi o l'assenza di effettiva disponibilità economica del bene o della somma contestata.
- Se il contribuente deduce che l'acquisto immobiliare sia in realtà una datio in solutum o un negozio simulato, non basta una mera allegazione: occorre dimostrare in modo specifico la reale natura dell'operazione e la provenienza delle somme o dei crediti estinti.
- In materia fiscale, la contestazione della simulazione può essere sorretta anche da elementi indiziari e da dichiarazioni di terzi, perché il giudizio tributario mira a contestare la pretesa impositiva e non a ottenere la declaratoria di nullità del contratto.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice ritenga assolto dall'Ufficio l'onere di allegare il fatto-indice di capacità contributiva e richieda al contribuente la prova contraria prevista dalla disciplina dell'accertamento sintetico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19744/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19745/2021 del 12/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →