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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 7952 - Corte di Cassazione

Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Condizioni - Prova della pendenza di procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità - Necessità- Applicabilità processo tributario ex art.39 del d. lgs. n. 546/92 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 295 c.p.c. per avere i giudici di merito omesso di disporre la sospensione del giudizio tributario impugnato in presenza di una causa asseritamente pregiudiziale concernente l'accertamento nei confronti della partecipata (A.A. Spa), la cui decisione sarebbe determinante per la determinazione del maggior reddito imputato per trasparenza al resistente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la sospensione 'necessaria' ex art. 295 c.p.c. si applica soltanto quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Se la causa pregiudicante è già stata decisa ma la sentenza non è passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può scegliere tra attendere la stabilizzazione con la sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., oppure decidere il merito quando, dopo una valutazione prognostica ragionevole, ritenga che la decisione pregiudicante possa essere riformata. Ha inoltre stabilito l'applicabilità di tale criterio al processo tributario (art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992) e richiamato l'eventualità di evitare la sospensione quando sia possibile realizzare il simultaneus processus; in conseguenza il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Norma che prevede la sospensione necessaria della causa dipendente in presenza di una causa pregiudicante pendente; la Corte interpreta che tale necessarietà opera solo se la causa pregiudicante è pendente in primo grado.

  • art. 337 cod. proc. civ.

    art. 337, comma 2, cod. proc. civ.

    Disciplina la sospensione facoltativa in sede di impugnazione; il giudice della causa dipendente può esercitare questo potere quando la causa pregiudicante è già stata decisa ma non è passata in giudicato, valutando prognosticamente la possibilità di riforma della pronuncia pregiudicante.

  • art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992

    art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992

    Riproduce quasi letteralmente l'art. 295 c.p.c. nel processo tributario; la Corte ritiene che il suo ambito coincida con quello di art. 295 c.p.c. e che, per l'effetto, si applichino anche le regole sull'esercizio del potere discrezionale (art. 337 c.p.c.) tramite il rinvio generale di cui all'art. 1 del d.lgs. 546/1992.

  • art. 1, D.Lgs. n. 546/1992

    art. 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Rinvio generale alle norme processuali civili; giustifica l'applicazione delle disposizioni codicistiche (art. 295 e art. 337 c.p.c.) anche al processo tributario.

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Principio del simultaneus processus: se è possibile trattare simultaneamente le questioni collegate, la sospensione può essere esclusa anche nel caso di sospensione necessaria o facoltativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 (come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma sul contributo unificato; la Corte conferma che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che sono esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. si applica solo se la causa pregiudicante è pendente in primo grado; se la pregiudicante è già decisa ma non definitiva, la sospensione è rimessa alla discrezionalità del giudice ai sensi dell'art. 337 c.p.c.
  • Nel processo tributario l'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992 riproduce la disciplina dell'art. 295 c.p.c.; pertanto le stesse regole sulla sospensione e sulla valutazione prognostica si applicano anche alle commissioni tributarie tramite il rinvio dell'art. 1 del d.lgs. 546/1992.
  • La mancata adozione della sospensione facoltativa non costituisce di per sé violazione dell'obbligo di sospensione necessaria: si tratta di un potere discrezionale che richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di riforma della pronuncia pregiudicante.
  • Quando è possibile trattare simultaneamente le questioni collegate (simultaneus processus ai sensi dell'art. 274 c.p.c.), la sospensione può essere esclusa anche se altrimenti ricorrerebbero i presupposti per la sospensione necessaria o facoltativa.
  • La definizione o estinzione della controversia pregiudicante può rendere irrilevante il vizio relativo alla mancata sospensione, e l'eventuale litisconsorzio necessario viene meno se la parte pregiudicante ha estinto o definito la propria posizione, mutando gli interessi in gioco.
  • In sede di impugnazione, l'eventuale censura per omessa sospensione è ammissibile anche se non vengono dedotte questioni di merito, poiché l'accoglimento della censura mira a preservare l'ordinamento dal rischio di contrasto di giudicati e può determinare la stasi del processo impugnato.

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