Sentenza del 25/03/2024 n. 206 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
TARI - porto turistico - concessionario - legittimazione passiva - sussistenza - banchine di approdo e posti barca - tassabilità - sussiste SANZIONI - disapplicazione - domanda - ricorso introduttivo - necessità - motivazione della richiesta - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI 2014 relativo a comparto terra e banchine di approdo/posti barca: la società deduceva carenza di legittimazione passiva (sosteneva che soggetti passivi fossero i singoli acquirenti dei diritti di superficie), vizi di motivazione e di onere probatorio dell'accertamento, contestava la determinazione della superficie tassabile e segnalava un presunto errore materiale nel calcolo del tributo; chiedeva inoltre la disapplicazione delle sanzioni per giusti motivi.
La decisione
Appello respinto. Il Collegio ha affermato la legittimazione passiva della concessionaria del porto turistico per i posti barca e le banchine di approdo (la concessione implica la detenzione del demanio marittimo e dello specchio acqueo), ha ritenuto corretta la determinazione del quantum (il Comune non ha aumentato le superfici ma ha recuperato imposte non versate escludendo i mq riferiti alle banchine dal comparto terra), ha respinto la censura sul difetto di contraddittorio e ha dichiarato inammissibile l'eccezione di errore materiale sollevata per la prima volta in appello; ha inoltre rigettato la domanda di disapplicazione delle sanzioni perché non proposta nel giudizio di primo grado e priva di adeguata motivazione in appello. Condanna la società alle spese del grado liquidate in € 4.889,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 62, d.lgs. n. 507/1993
La nozione di "aree scoperte" ai fini della TARI non si limita alla terraferma ma comprende tutte le superfici/fruizioni utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani, indipendentemente dal supporto solido o liquido; pertanto anche specchio acqueo e banchine rientrano nella nozione applicabile al tributo.
artt. 70 e 73, d.lgs. n. 507/1993
Richiamati dalle parti nei motivi ma, secondo il Collegio, la disciplina legale prevale sugli accordi tra le parti: le norme del decreto sono compatibili con l'assoggettamento a TARI delle superfici demaniali marittime in concessione.
L. 27.07.2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione dell'avviso; il Collegio ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato (riferimento normativo, atti considerati, metratura, importi, aliquota) e quindi idoneo a garantire il diritto di difesa.
art. 162, L. 296/2006
Norma invocata dalla contribuente per censure procedurali; il Collegio non ha ritenuto sussistenti vizi che annullassero l'accertamento sulla base di questa norma.
Massime di principio
- Il concessionario di un porto turistico che detiene il demanio marittimo e lo specchio acqueo è soggetto passivo TARI per i posti barca e le banchine di approdo anche se tali aree sono date in disponibilità a terzi mediante contratti: tali contratti non estinguono la detenzione ai fini tributari ma la presuppongono.
- La nozione di "aree scoperte" ai fini della tassa sui rifiuti va interpretata in senso funzionale e materiale: comprende superfici e spazi concretamente utilizzati da persone per le loro attività, indipendentemente dal fatto che la superficie sia su terra o acqua.
- Un accordo fra le parti (es. dichiarazioni sulla superficie) non può prevalere sulla disciplina di legge riguardante la soggettività passiva e l'assoggettamento al tributo.
- Il giudice tributario può disapplicare le sanzioni per errore sulla norma tributaria solo se il contribuente ha formulato la specifica domanda nei modi e nei termini appropriati nel primo grado di giudizio e l'ha adeguatamente motivata; la mera generica affermazione di "giusti motivi" non è sufficiente.
- Eccezioni di errore materiale o questioni di fatto sollevate per la prima volta in appello sono normalmente inammissibili; le censure rilevanti debbono essere proposte tempestivamente nel primo grado per essere esaminate.
- L'amministrazione comunale non è obbligata a rettificare le superfici senza poter richiedere documentazione al concessionario; può richiedere al contribuente l'esibizione di atti e documenti e utilizzare i dati in suo possesso per il recupero dell'imposta.
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