Cassazione Penale, Sentenza n. 24089/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna (18/12/2020) che aveva confermato la condanna di Nicola Cupo per: A) violazione di domicilio, B) minaccia, C) lesioni personali. Il ricorrente deduceva: 1) carenze e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova per i capi A e B, lamentando che la condanna si fonderebbe solo sulle dichiarazioni della persona offesa senza adeguato vaglio di credibilità; 2) errori di valutazione circa la legittima difesa per le lesioni (capo C), contestando l'interpretazione dei fatti e la compatibilità delle lesioni; 3) errata applicazione della recidiva e conseguente prescrizione, sostenendo che un precedente di patteggiamento del 1996 aveva estinto i suoi effetti penali e quindi non poteva essere computato ai fini della recidiva; 4) vizio nel diniego del proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., in quanto i precedenti utili a dimostrare l'abitualità risultavano, secondo il ricorrente, non utilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile per aspecificità o per essere inedito (in particolare la questione sulla recidiva non era stata dedotta in appello). Ha invece accolto il motivo relativo al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis c.p.: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis. In sostanza: la condanna rimane confermata nella sostanza, salvo la necessità di nuovo esame sul proscioglimento per particolare tenuità; le altre doglianze non hanno trovato accoglimento e il ricorso è stato dichiarato inammissibile su quegli aspetti.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità non si possa tener conto di un precedente i cui effetti penali si sono estinti; inoltre per escludere la causa è richiesto che l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre quello in esame (criterio dell'abitualità). Di conseguenza la valutazione ex art. 131-bis va riesaminata escludendo il precedente estinto.
art. 99 cod. pen.
Il Collegio osserva che la contestazione della recidiva non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non era stata dedotta in appello: la questione è inedita e quindi inammissibile salvo le eccezioni previste dalla legge.
art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'estinzione degli effetti penali di una sentenza di patteggiamento opera ipso iure (senza bisogno di annotazione del giudice dell'esecuzione) quando non vi siano altre iscrizioni che indichino nuovi precedenti nel quinquennio successivo; tale estinzione impedisce l'utilizzo del precedente ai fini dell'abitualità ex art. 131-bis.
art. 460, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamata per analogia alla regola sull'estinzione degli effetti penali: l'effetto estintivo impedisce la valutazione del precedente ai fini dell'abitualità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ricorda il rigoroso onere di specificazione del motivo di cassazione: il ricorrente non può denunciare genericamente tutti i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza indicare con precisione quale profilo sia contestato; la genericità determina inammissibilità.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Principio per cui non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione questioni che non erano devolute al giudice d'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o che non sarebbe stato possibile dedurre prima.
Massime di principio
- Le censure generiche sulla motivazione (denunce indifferenziate di 'mancanza, contraddittorietà e illogicità') sono normalmente inammissibili: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione quale aspetto della motivazione è viziato.
- Le questioni sulla recidiva o su elementi fattuali non sollevate in appello sono, di regola, inedite e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo eccezioni tassative.
- I precedenti i cui effetti penali si sono estinti (per decorso dei termini) non possono essere utilizzati per valutare l'abitualità ai fini del diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis; l'estinzione opera ipso iure.
- Per ottenere il proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis è necessario valutare l'assenza di abitualità: in linea giurisprudenziale l'abitualità richiede, oltre al reato in esame, almeno due altri illeciti commessi dall'autore.
- La Cassazione non è sede per una riformulazione della ricostruzione dei fatti: le valutazioni di credibilità e le ricostruzioni probatorie del giudice di merito sono difficilmente sindacabili se adeguatamente motivate.
- Se si intende far valere la prescrizione o errori connessi alla recidiva è opportuno sollevarli tempestivamente in giudizio di appello per non perdere la possibilità di dedurli in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →