Ordinanza n. 1503/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari 1) della Delibera del Direttore Generale dell'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon n. 834 del 16.12.2025, notificata al RTI ricorrente a mezzo pec in data 17.12.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione della procedura di gara aperta ex art. 71, D.lgs. 36/2023, per l’affidamento di durata quinquennale dei servizi per la gestione del cup aziendale, sportello, front office, gestione ricoveri, back office, call center e altri servizi di supporto informatico - importo a base di gara € 7.500.000,00 oltre iva e oneri per la sicurezza - CIG B5CC585ADC all’O.E. Acapo cooperativa sociale integrata per l’importo complessivo offerto di € 7.345.799,20 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00 - Autorizzazione alla prosecuzione delle prestazioni di cui al contratto rep. n. 401 del 4.9.2019 sino al 31.1.2026 da parte dell’attuale affidatario R.T.I. Acapo (mandante) – Gesco (mandataria) nelle more della stipula del contratto e dell’effettivo subentro del nuovo contraente –CIG 7338724A9E.” 2) della graduatoria definitiva relativa alla gara di cui al precedente punto 1); 3) di tutti i Verbali e decisioni delle operazioni di gara, nessuno escluso. nonché per la declaratoria di inefficacia, ex art.121-122 c.p.a., del contratto eventualmente stipulato nelle more della conclusione del presente giudizio con la ditta aggiudicataria; e per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua; e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’affidamento della commessa, o, in subordine, laddove non sia possibile, in forma generica per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto della mancata aggiudicazione; NONCHE PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento prot. 0027725 del 30/12/2025, con il quale del Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'AORN Santobono-Pausilipon ha solo parzialmente (e non in maniera satisfattiva) “oscurando gli elementi dell’offerta tecnica costituenti segreti tecnici e commerciali” riscontrato l'istanza di ostensione documentale, registro sistema SIAPS n. PI158503-25 del 22.12.2025, formulata dal RTI ricorrente e tesa – tra l'altro – ad ottenere “Tutta la documentazione amministrativa prodotta dall’aggiudicatario. L’offerta tecnica integrale presentata dall’aggiudicatario; L’offerta economica presentata dall’aggiudicatario compresi gli eventuali giustificativi presentati a seguito dell’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e il relativo verbale di valutazione della documentazione prodotta; ogni altro documento presupposto, connesso e/o collegato”; NONCHE PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti all'accesso agli atti di cui all'istanza indicata sub 5);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della gara quinquennale per i servizi di gestione del CUP aziendale e servizi di supporto informatico, graduatoria e verbali di gara, nonché provvedimento di parziale oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’illogicità, l’ingiustificatezza e l’erroneità delle valutazioni dell’offerta tecnica, con riferimento ai criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11. In particolare, il raggruppamento, pur avendo conseguito un punteggio prossimo al massimo per l’offerta economica, era stato collocato all’ultimo posto per effetto del punteggio tecnico di 45,45 punti, mentre l’aggiudicataria aveva ottenuto il massimo punteggio tecnico nonostante un punteggio economico estremamente basso. Secondo i ricorrenti, la Commissione avrebbe omesso o parzialmente esaminato parti essenziali della relazione tecnica, erroneamente considerate mancanti, relative ai ruoli e alle responsabilità del personale, alle proposte di miglioramento dell’efficienza e alle azioni e ai dispositivi per la gestione dei contanti. È stata inoltre proposta domanda incidentale di accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per ottenere la versione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, contestando l’oscuramento disposto dalla stazione appaltante. I ricorrenti hanno dedotto l’insufficienza della motivazione dell’oscuramento e la prevalenza dell’accesso difensivo sui segreti tecnici e commerciali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla necessità di riesaminare puntualmente l’offerta tecnica del raggruppamento ricorrente. Il Collegio ha ribadito che la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione, non suscettibile di sindacato sostitutivo, ma sono sindacabili in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto ha ritenuto sussistenti sufficienti indizi di una parziale lettura della relazione tecnica e della conseguente omessa valutazione di specifiche parti dell’offerta che la Commissione aveva erroneamente ritenuto mancanti. La sospensione è stata quindi disposta ai fini del riesame dell’offerta tecnica nei limiti indicati in motivazione. Sono state invece dichiarate irricevibili e comunque inammissibili le domande di accesso documentale ordinario e di accesso civico generalizzato. Il TAR ha ritenuto applicabile il rito speciale super-accelerato previsto dall’art. 36, commi 4 e seguenti, del d.lgs. 36/2023 alle contestazioni delle decisioni di oscuramento delle offerte. Quando la decisione sull’oscuramento non è comunicata contestualmente all’aggiudicazione, il termine di dieci giorni decorre dalla successiva comunicazione o ostensione dell’offerta oscurata. Poiché l’offerta è stata ostesa il 30 dicembre 2025 e il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2026, la domanda è stata ritenuta tardiva. Il TAR ha inoltre escluso che il rito speciale possa essere eluso mediante una domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. inserita nel ricorso contro l’aggiudicazione, e ha ritenuto non utilizzabile l’accesso civico generalizzato quando sia diretto a soddisfare un interesse esclusivamente individuale e a contestare l’oscuramento dell’offerta. Le spese della fase cautelare e delle domande di accesso sono state compensate, anche in considerazione della reciproca soccombenza e della violazione, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura di gara aperta oggetto della controversia.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Rileva per la disciplina dell’accesso alle offerte e delle richieste di oscuramento per segreti tecnici o commerciali.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Impone alla stazione appaltante di mettere a disposizione dei primi cinque classificati le offerte e disciplina il rito speciale super-accelerato per impugnare le decisioni di oscuramento, con termine di dieci giorni.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
Riguarda le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Prevede il termine di dieci giorni per impugnare le decisioni di oscuramento; se la decisione è comunicata successivamente all’aggiudicazione, il termine decorre dalla comunicazione successiva o dall’ostensione.
art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023
Richiamato per le cadenze processuali estremamente ristrette del rito speciale in materia di oscuramento delle offerte.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Non può essere utilizzato per proporre, in via incidentale nel ricorso contro l’aggiudicazione, una contestazione dell’oscuramento soggetta al rito speciale dell’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell’accesso documentale, ritenuta inapplicabile nel caso concreto per la tardività e l’inammissibilità della contestazione dell’oscuramento.
Massime di principio
- La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione di gara e non possono essere sostituite dal giudice; sono tuttavia sindacabili quando risultino affette da macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza.
- L’omessa o parziale lettura di documenti essenziali dell’offerta tecnica, con conseguente erronea considerazione di elementi dell’offerta come mancanti, costituisce un indice sufficiente per disporre in sede cautelare il riesame dell’offerta.
- L’impugnazione della decisione di oscuramento di parti dell’offerta per segreti tecnici o commerciali è soggetta al rito speciale dell’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 e deve essere proposta entro dieci giorni.
- Quando la decisione sull’oscuramento non è comunicata contestualmente all’aggiudicazione, il termine di dieci giorni decorre dalla successiva comunicazione della decisione o dall’ostensione dell’offerta oscurata, poiché solo da tale momento il concorrente può conoscere l’oggetto della contestazione.
- La contestazione dell’oscuramento non può essere proposta tardivamente mediante domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. inserita nel ricorso contro l’aggiudicazione; il rito speciale richiede un autonomo ricorso notificato e depositato nel termine previsto.
- L’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per soddisfare un interesse esclusivamente individuale del concorrente o per eludere i termini decadenziali del rito speciale previsto per contestare l’oscuramento delle offerte.
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