Cassazione Civile, Ordinanza n. 30536/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario Pinto)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001 promosso per l’irragionevole durata di un precedente procedimento Pinto. Definito il merito del procedimento innanzi alla Corte d’appello competente, il giudice liquidava in favore della parte vittoriosa e dei suoi difensori antistatari compensi professionali pari a euro 450,00, applicando la tabella n. 8 del D.M. n. 55/2014, propria dei procedimenti monitori. La parte ricorrente censurava tale liquidazione deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, sostenendo che il giudizio non avesse natura monitoria, ma contenziosa a contraddittorio pieno, e che quindi dovesse applicarsi la tabella n. 12 del D.M. n. 55/2014; secondo la ricorrente, l’importo liquidato era inferiore ai minimi tariffari corretti e lesivo del decoro professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il procedimento ex L. n. 89/2001, quando si svolge nella fase a contraddittorio pieno davanti alla corte d’appello in composizione collegiale, ha natura contenziosa ai fini della liquidazione dei compensi dell’avvocato e non va ricondotto alla tabella dei procedimenti monitori. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero della Giustizia a corrispondere ai difensori antistatari della ricorrente la somma complessiva di euro 1.198,50, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, accessori ed euro 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese, secondo la quale la soccombenza doveva condurre alla corretta applicazione dei parametri tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
invocato come limite alla liquidazione inferiore ai minimi tariffari, in funzione del decoro della professione.
L. 24 marzo 2001, n. 89
il procedimento per equa riparazione ex lege Pinto è qualificato, nella fase a contraddittorio pieno, come procedimento contenzioso ai fini della liquidazione dei compensi.
D.M. n. 55 del 2014
la tabella n. 12 si applica al giudizio contenzioso; la tabella n. 8 riguarda solo la fase monitoria dinanzi al consigliere designato, in assenza di contraddittorio pieno.
D.M. n. 37 del 2018
citato nel motivo di ricorso come fonte regolativa dei compensi professionali.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione della causa nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la liquidazione dei compensi dell’avvocato dipende dalla concreta fase processuale svolta: se il giudizio si sviluppa in contraddittorio pieno davanti alla corte d’appello, si applica la tabella prevista per il procedimento contenzioso e non quella dei procedimenti monitori.
- La tabella dei procedimenti monitori del D.M. n. 55/2014 è utilizzabile solo per la fase caratterizzata da assenza iniziale di contraddittorio e dalla decisione del consigliere designato; non si estende al successivo giudizio collegiale a contraddittorio pieno.
- La liquidazione delle spese professionali deve rispettare i parametri tariffari corretti e non può scendere al di sotto dei minimi applicabili in base alla natura del procedimento, specie quando il giudice abbia erroneamente individuato la tabella di riferimento.
- Quando la causa è decisa sulla base di un errore di qualificazione della fase processuale e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito.
- In presenza di soccombenza, le spese del giudizio seguono la parte risultata soccombente e possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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