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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11237/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) censura sulla valutazione della recidiva (art. 99, comma 4 c.p.) e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, denunciando carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità della condotta; (2) censura per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 707 c.p., sostenendo che il fatto sarebbe stato commesso il 21/02/2014 e che il dies ad quem della prescrizione, anche tenendo conto della durata massima della pena e di aumenti, sarebbe già decorso prima della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione al reato di cui all'art. 707 c.p., dichiarando che tale reato era estinto per prescrizione e annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quella fattispecie (eliminando la pena di 2 mesi di reclusione e 50 euro di multa). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile: in particolare la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, confermando la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale e sul congruo esercizio del potere discrezionale in materia di attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    La contravvenzione contestata è stata dichiarata estinta per prescrizione; la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questa fattispecie e ha eliminato la pena ad essa relativa.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale in capo al ricorrente in relazione ai precedenti definitivi, ritenuta congruamente motivata dalla Corte d'appello; la ricorrenza della recidiva ha influito sulla dosimetria della pena e sulla valutazione negativa delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis, art. 69, art. 132 c.p.

    Richiamate in relazione al potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte di legittimità ha confermato che tali valutazioni sono sindacabili in cassazione solo se risultano arbitrarie o illogiche, cosa non ricorrente nel caso di specie.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato i principi dell'art. 129 c.p.p. per rilevare la prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado, pur restando il ricorso inammissibile nel resto; è stata richiamata la funzione valutativa del giudice dell'impugnazione che può adattare la regola ai diversi segmenti processuali.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 12602/2015

    Richiamata per il principio secondo cui la prescrizione maturata prima della pronuncia di secondo grado può essere rilevata in cassazione a certe condizioni; la Corte ne ha discusso in motivazione rispetto all'applicazione dell'art. 129 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 185/2015

    Richiamata in relazione al regime di obbligatorietà o meno dell'applicazione della recidiva e alle conseguenze sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello ha motivato la conferma della recidiva tenendo conto dell'orientamento costituzionale.

Massime di principio

  • La prescrizione di un reato può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione anche se la pronuncia di secondo grado è già intervenuta e la prescrizione è maturata anteriormente, purché la questione sia stata dedotta in cassazione o rientri nei limiti di applicazione dell'art. 129 c.p.p.; in caso di prescrizione accertata la relativa pena viene eliminata e la sentenza annullata senza rinvio per quella fattispecie.
  • La ricorrenza della recidiva (art. 99 c.p.) richiede motivazione specifica sui precedenti e sulla loro rilevanza rispetto al fatto attuale; la sua valutazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente carente, contraddittoria o illogica.
  • La concessione delle attenuanti generiche è rimessa a un ampio apprezzamento discrezionale del giudice: il giudizio di merito è corretto salvo che sia viziato da arbitrarietà o illogicità nella motivazione; eccezioni isolate (es. breve trattamento farmacologico) non obbligano al riconoscimento delle generiche se il giudice ritiene non idonee a giustificare l'attenuazione.
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione bisogna considerare la pena edittale massima applicabile alla specifica fattispecie, nonché eventuali aumenti (es. per recidiva) e i periodi di sospensione/interruzione della prescrizione; errori di calcolo possono determinare la declaratoria di prescrizione.
  • Quando in contestazione coesistono reati e contravvenzioni, la sussistenza della recidiva riferita a un delitto non si estende automaticamente a una contravvenzione collegata: occorre valutazione separata per ciascuna fattispecie.
  • In fase di impugnazione è preferibile dedurre espressamente la questione di prescrizione già in sede di appello e, se necessario, ribadirla in cassazione per evitare rischi legati alla inammissibilità del ricorso o a problemi procedurali.

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