Ordinanza n. 186/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione, 1) del provvedimento del 7/11/2025, notificato il 24/11/2025, con cui il Comune di Milano (di seguito anche solo “Comune”) ha respinto la domanda di permesso di costruire PG 610571 del 25/11/2024 (pratica JPE 30928/2024) presentata dall’odierno ricorrente; 2) e, ove occorra, di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire relativo a una domanda presentata per un intervento edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 7 novembre 2025, notificato il 24 novembre 2025, con cui il Comune di Milano ha respinto la domanda di permesso di costruire presentata il 25 novembre 2024. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire in dettaglio le censure formulate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una sospensione espressa del diniego impugnato. Il Collegio ha precisato che restano possibili eventuali interventi urgenti sulla copertura qualora si verifichino infiltrazioni o altro pericolo di gravi danni. L’udienza di merito è stata fissata al 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, può disporre tale fissazione in luogo della concessione della misura cautelare.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla ravvicinata fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può fare applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere il provvedimento impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito quale misura cautelare non esclude, ove sopravvengano situazioni di urgenza e pericolo di gravi danni, la possibilità di adottare interventi urgenti limitati alla prevenzione o rimozione del pericolo.
Come è indicizzato
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