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Sentenza

Sentenza n. 15991/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri che riconosceva il diritto alla Carta del docente per complessivi 2.500 euro e condannava il Ministero a emettere i relativi buoni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1252/2025 del Tribunale di Velletri, notificata ai fini esecutivi il 15 settembre 2025 e passata in giudicato. Tale decisione aveva riconosciuto il diritto ai buoni della Carta del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, per complessivi 2.500 euro, e aveva condannato il Ministero a emetterli secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto; l’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato, la regolare notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni. In assenza di indicazioni o prove del corretto adempimento da parte del Ministero, e alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, ha ritenuto fondata la deduzione dell’inadempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con un successivo termine di 60 giorni e facoltà di delega, senza compenso. Non ha disposto allo stato una penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la comunicazione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, richiamando la persistente criticità derivante dai numerosi inadempimenti. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La norma è indicata quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza accolta dal TAR.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo, unitamente al passaggio in giudicato e alla regolare notificazione, consente di procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR afferma la propria competenza a decidere l’ottemperanza in applicazione della disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.

    In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto alla Carta del docente già riconosciuto dal giudicato; il Ministero deve dare esecuzione alla prestazione stabilita.

  • art. 5 d.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313

    condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;

    Il titolo da eseguire prevede l’erogazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del decreto; la sentenza di ottemperanza impone al Ministero di dare esecuzione a tale statuizione.

Massime di principio

  • Nell’azione di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
  • In presenza di un’allegazione di mancata esecuzione del giudicato, l’amministrazione deve fornire chiarimenti o elementi sull’avvenuto adempimento; se non lo fa, la deduzione dell’inadempimento può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato: l’amministrazione è tenuta a eseguire la prestazione secondo quanto stabilito nel titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando un termine per l’intervento commissariale decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione e subordinandolo, se previsto, alla richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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