Ordinanza n. 88/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 1619 del 2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento Sindacale N. 60 (Prot. n.1711611 del 18.12.2019, pratica. n. 51321 del 10.12.2004), di diniego di concessione edilizia in sanatoria, emesso dal Comune di Palermo, Area Tecnica delle Rigenerazione Urbana e delle Opere Pubbliche, Settore Edilizia Privata, Servizio Condono e Abusivismo Edilizio, notificato il 20.12.2019; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quinta, n. 1619 del 2025, e diniego di concessione edilizia in sanatoria adottato dal Comune di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione edilizia in sanatoria. Il diniego era fondato sulla mancata integrazione documentale entro tre mesi dalla richiesta dell’Amministrazione. In appello è stata contestata l’applicazione al cosiddetto terzo condono, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, della regola prevista dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall’art. 2, comma 37, lett. d), della legge n. 662 del 1996, secondo cui il mancato deposito dei documenti richiesti entro novanta giorni determina l’improcedibilità automatica della domanda di sanatoria. L’appellante ha inoltre dedotto la genericità e la non puntuale calibratura della richiesta istruttoria comunale rispetto alla concreta pratica di sanatoria, contestando quindi il presupposto dell’improcedibilità.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza del TAR e degli atti impugnati in primo grado. In sede cautelare ha ritenuto non manifestamente infondata la questione relativa all’automatica estensione al terzo condono della regola decadenziale e dell’improcedibilità previste dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, rilevando che la disciplina del 2003 non contiene un rinvio espresso, immediato e univoco a tale disposizione e che i collegamenti sistematici con le precedenti discipline richiedono un ulteriore approfondimento nel merito. Ha ravvisato altresì consistenza nella censura concernente la genericità della richiesta di integrazione documentale. Il fumus boni iuris è stato ritenuto integrato dalla prospettazione di questioni serie e non risolvibili sulla base di un dato normativo inequivoco. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, in ragione del rischio di conseguenze ripristinatorie e demolitorie non utilmente reversibili. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente, in questa fase, l’esigenza di preservare la situazione controversa e l’effettività della tutela giurisdizionale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 39, comma 4, legge n. 724/1994
La sua applicazione al terzo condono, con riguardo al termine di novanta giorni per il deposito della documentazione e alla conseguente improcedibilità automatica della domanda, è stata ritenuta questione interpretativa seria e non immediatamente risolta dal dato testuale.
art. 2, comma 37, lett. d), legge n. 662/1996
Individuata quale disposizione modificativa dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994.
art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003
Disciplina del cosiddetto terzo condono; il giudice ha rilevato l’assenza di un rinvio espresso, immediato e univoco alla specifica regola decadenziale dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può ritenersi sussistente quando il gravame prospetti una questione seria, non apparente e non preclusa da un dato normativo inequivoco, senza che sia necessaria una prognosi già pienamente favorevole sull’esito del giudizio di merito.
- L’applicazione al terzo condono di una disciplina decadenziale prevista per una precedente normativa di sanatoria non può essere ritenuta automatica quando la disciplina successiva non contenga un rinvio espresso, immediato e univoco; in tal caso occorre un approfondimento interpretativo nel giudizio di merito.
- La mancata integrazione documentale può fondare l’improcedibilità di una domanda di sanatoria solo se la richiesta dell’amministrazione è concretamente individuata e adeguatamente calibrata rispetto alla specifica pratica, non essendo sufficiente una richiesta generica o non puntuale.
- Il periculum in mora ricorre quando la persistente efficacia dell’atto o della sentenza impugnata esponga il privato a conseguenze ripristinatorie o demolitorie suscettibili di produrre un’alterazione non utilmente reversibile della situazione sostanziale controversa.
- Nel bilanciamento cautelare tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia e l’effettività della tutela giurisdizionale, può prevalere l’esigenza di conservare la res litigiosa quando sussista un serio nodo interpretativo e l’esecuzione dell’atto possa determinare conseguenze irreversibili o difficilmente rimediabili.
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