Cassazione Penale, Sentenza n. 3455/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata risposta della Corte d'appello al motivo di appello con cui era stata chiesta la concessione della sospensione condizionale della pena; (2) violazione dell'art. 597 c.p.p. per non aver ridotto la pena a seguito dell'esclusione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e manifestamente infondato, confermando la correttezza della riduzione della pena operata dalla Corte di appello (pena ridotta a due anni per bancarotta fraudolenta). Ha invece accolto il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorrente adduceva violazione di questa norma per la mancata riduzione della pena dopo presunta esclusione della continuazione; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e ha spiegato che la Corte territoriale aveva correttamente valutato la 'continuazione fallimentare' come aggravante, mentre la riduzione della pena derivava dalla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
art. 164 cod. pen.
Richiamato in relazione al 'giudizio prognostico' necessario per concedere la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ricordato che la valutazione prognostica circa l'astenersi da nuovi reati rientra nel merito e deve risultare dalla motivazione della Corte di appello.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il potere della Cassazione, ai sensi di questa disposizione, di decidere senza rinvio se dalla sentenza di merito emerga in modo chiaro e favorevole il giudizio prognostico; in assenza di elementi utili in tal senso, invece, occorre annullare con rinvio.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello non si pronuncia espressamente su una richiesta di sospensione condizionale della pena sollevata in appello, la Cassazione di norma annulla la sentenza con rinvio per quel punto, perché la valutazione prognostica è di merito.
- La Cassazione può decidere senza rinvio sulla sospensione condizionale solo se dalla motivazione della sentenza impugnata emerge in modo chiaro e favorevole il giudizio prognostico sulla recidiva; in mancanza di ciò è necessario il rinvio.
- Nel giudizio di costituzione della pena, è illegittimo sostituire l'aggravante della 'continuazione fallimentare' con l'istituto generale della continuazione; il giudice deve applicare correttamente la fattispecie aggravante o, viceversa, valutare la prevalenza delle circostanze attenuanti.
- Quando si impugna una sentenza, è essenziale che il difensore evidenzi e documenti espressamente ogni motivo che richiede una decisione motivata (es. concessione di benefici): l'omessa risposta a motivi chiaramente proposti può determinare l'annullamento limitato della decisione impugnata.
- Il ricorso relativo alla quantificazione della pena e all'applicazione di istituti complessi (continuazione, aggravanti/attenuanti) richiede una valutazione accurata delle motivazioni del giudice di merito; se il motivo è manifestamente infondato, la Cassazione lo dichiara inammissibile senza ingresso nel merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →