Cassazione Civile, Ordinanza n. 14150/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della "quota B" di una pensione spettante a una lavoratrice iscritta al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riliquidato il trattamento senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS, ricorrente in cassazione, ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non fosse stata abrogata tacitamente e dovesse continuare ad applicarsi anche alla determinazione della quota B, in compatibilità con la normativa successiva. La controricorrente ha resistito, richiamando in memoria la diversa rilevanza dei tetti di retribuzione imponibile previsti dalla disciplina, ma la Corte ha ritenuto già disattese tali deduzioni in precedenti arresti conformi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata riformata perché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto abrogato o inapplicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile nella determinazione della quota B, mentre tale limite continua a operare. La controversia dovrà quindi essere riesaminata applicando il massimale previsto dalla disciplina dei lavoratori dello spettacolo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua a operare anche nella determinazione della quota B della pensione.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non determina l'abrogazione per incompatibilità del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
È richiamato come disposizione che modifica il limite di retribuzione giornaliera pensionabile, senza eliminarne l'operatività.
Massime di principio
- Nella liquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina speciale sul massimale di retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile alla quota B se non vi è una abrogazione espressa o una incompatibilità insuperabile con la normativa sopravvenuta.
- La determinazione della quota B del trattamento pensionistico deve essere effettuata tenendo conto del limite massimo di retribuzione giornaliera fissato dalla normativa speciale, con esclusione della parte eccedente ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile.
- Il giudice di merito che disapplichi il massimale pensionabile sulla base di una presunta abrogazione tacita incorre in violazione di legge quando la giurisprudenza di legittimità abbia già escluso tale abrogazione.
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