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Sentenza

Sentenza n. 963/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968 con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune di Raddusa dal 1 giugno 1979 al 31 maggio 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, con condanna dell’ente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202502051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione dell’indennità di fine servizio mediante computo del periodo di servizio non di ruolo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di fine servizio, con inclusione del periodo non di ruolo prestato presso il Comune di Raddusa dal 1 giugno 1979 al 31 maggio 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, nonché la condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 1 della legge n. 152/1968 e dell’art. 36 Cost., sostenendo che il servizio non di ruolo dovesse essere computato poiché prestato continuativamente per oltre un anno e coperto da contribuzione obbligatoria presso la gestione previdenziale INDEL. La ricorrente era stata assunta a tempo determinato nel 1978 e, dal 1 giugno 1985, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato, proseguendo senza soluzione di continuità sino al collocamento a riposo nel 2020. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava un trattamento di fine servizio divenuto esigibile soltanto a seguito della cessazione definitiva del rapporto, successiva al 30 giugno 1998. La ricorrente ha anche invocato una precedente decisione del TAR resa in una fattispecie analoga e ha chiesto un rinvio della decisione per depositare una memoria conclusionale.

La decisione

Il TAR ha negato il rinvio della decisione, ritenendo applicabile l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e osservando che la parte aveva già usufruito dei termini difensivi per il deposito della memoria conclusionale. Nel merito processuale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative a questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998 appartengono al giudice ordinario; quelle relative a periodi anteriori restano attribuite al giudice amministrativo soltanto se proposte entro il termine decadenziale del 15 settembre 2000. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il Collegio ha precisato che tale disciplina comprende anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a periodi o segmenti di rapporto anteriori al 30 giugno 1998. Tuttavia, nel caso concreto il rapporto non era cessato nel periodo anteriore al 30 giugno 1998: il passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato aveva comportato soltanto una trasformazione del rapporto, non la sua estinzione. L’indennità relativa al periodo non di ruolo era quindi divenuta esigibile soltanto con la cessazione definitiva del rapporto, avvenuta dopo il 30 giugno 1998. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 152/1968

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale base del diritto al computo del servizio non di ruolo ai fini dell’indennità di fine servizio, in presenza di continuità del servizio e contribuzione previdenziale.

  • art. 36 Cost.

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla quantificazione dell’indennità di fine servizio e all’equiparazione del servizio non di ruolo a quello di ruolo.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e conserva la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle questioni anteriori solo se l’azione è stata proposta entro il 15 settembre 2000, termine qualificato come decadenziale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È stato richiamato per escludere il rinvio della decisione richiesto dalla parte, la quale aveva già usufruito dei termini a difesa.

Massime di principio

  • Le controversie sul trattamento di fine servizio riferito a periodi di rapporto anteriori al 30 giugno 1998 rientrano comunque nella disciplina dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 quando l’indennità diviene esigibile soltanto per effetto di una cessazione definitiva del rapporto intervenuta dopo tale data.
  • Il passaggio da un rapporto di lavoro a tempo determinato a un rapporto a tempo indeterminato, quando avviene senza estinzione del rapporto, costituisce una trasformazione del rapporto e non una cessazione idonea a rendere esigibile il trattamento di fine servizio relativo al precedente periodo.
  • La giurisdizione sulle controversie relative all’indennità di fine servizio dipende dalla data della cessazione definitiva del rapporto che rende esigibile la prestazione, non dalla sola anteriorità del periodo di servizio cui si riferisce la pretesa.
  • Il termine del 15 settembre 2000 previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 è un termine decadenziale per la proposizione delle controversie che restano attribuite alla giurisdizione amministrativa in relazione a rapporti definitivamente cessati prima del 30 giugno 1998.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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