Cassazione Penale, Ordinanza n. 09323/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, dunque, è rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per truffa e al trattamento sanzionatorio comprensivo della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/09/2024. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per plurimi fatti di truffa, sostenendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella adottata dai giudici di merito. Il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla recidiva ex art. 99, comma quarto, c.p., contestando l'applicazione della recidiva ritenuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi si risolvevano nella riproposizione di censure già formulate in appello, senza un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e che erano quindi generici e in parte non consentiti. Nel merito del primo motivo ha richiamato la valorizzazione, da parte della sentenza impugnata, dell'attendibilità delle persone offese, della capacità persuasiva dell'agente, della rappresentazione di una falsa realtà, della serialità del modus operandi e dell'assenza di ipotesi alternative. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l'affermazione della recidiva reiterata semplice, fondata sull'accentuata pericolosità sociale e sulla pervicace inclinazione a delinquere desunta da un comportamento deviante e dalla commissione di reati predatori.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per i fatti di truffa oggetto di condanna; la Corte valorizza gli elementi fattuali che sorreggono l'affermazione di responsabilità.
art. 99, comma quarto, c.p.
Disposizione invocata e ritenuta correttamente applicata per la recidiva reiterata semplice, in ragione della pericolosità sociale e dell'inclinazione a delinquere desunte dai precedenti e dal comportamento deviante.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello, proponendo una mera alternativa lettura delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di truffa, la motivazione di merito è adeguata quando valorizza l'attendibilità delle persone offese, la capacità persuasiva dell'agente, la costruzione di una falsa rappresentazione della realtà, la serialità del modus operandi e l'assenza di spiegazioni alternative plausibili ricavabili dal compendio probatorio.
- La censura sulla recidiva è infondata quando la sua applicazione sia sorretta da elementi sintomatici di maggiore pericolosità sociale e da una perdurante inclinazione a delinquere desunta dalla continuità del comportamento deviante e dalla tipologia dei reati commessi.
- La contestazione in sede di legittimità dell'accertamento di merito non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa valutazione del materiale istruttorio, se la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e logicamente coerente.
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