Ordinanza n. 1223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non indica né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di legittimità dedotti nel ricorso principale o le specifiche censure articolate contro l’ordinanza cautelare. In appello sono state prospettate esigenze cautelari ritenute meritevoli di considerazione, senza che il Consiglio di Stato ne espliciti il contenuto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della celere fissazione dell’udienza pubblica di merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha disposto una misura cautelare sostanziale né ha definito il merito delle censure contro l’atto amministrativo impugnato. Ha ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Nulla è stato disposto sulle spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale concernente l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il collegio ritiene che le esigenze cautelari prospettate da parte appellante possano essere soddisfatte attraverso la celere fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso nel merito in primo grado ai sensi dell’art. 55 comma 10 del cod. del proc. amm.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, in luogo della concessione di una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla prossima e celere trattazione del merito, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello ai soli fini della fissazione sollecita dell’udienza pubblica di primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostanziale.
- L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito non comporta la decisione anticipata sulle censure di legittimità dedotte contro l’atto amministrativo né la riforma sostanziale dell’ordinanza cautelare impugnata.
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