Cassazione Penale, Sentenza n. 51392/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inefficacia della misura alternativa (detenzione domiciliare) concessa al ricorrente: il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inefficace il provvedimento di concessione del beneficio ritenendo sopraggiunta un'ordinanza di custodia cautelare (per reati connessi all'art. 73 d.P.R. 309/1990) e rilevando che i fatti, pur antecedenti alla concessione, emergono inseriti in un più ampio contesto organizzato. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti erano anteriori di anni alla concessione, che durante la misura aveva rispettato le prescrizioni, che non vi erano nuovi elementi che incidessero sul giudizio prognostico favorevole e richiamando la giurisprudenza che esclude automatismi tra provvedimento cautelare e revoca della misura alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la revoca della misura alternativa è legittima quando dall'ordinanza cautelare emergano nuovi elementi, anche se relativi a fatti anteriori, capaci di modificare il quadro conoscitivo che giustificò la concessione del beneficio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'ordinanza cautelare abbia evidenziato l'inserimento dei fatti contestati in un contesto di criminalità organizzata (anche con riferimenti al "clan Santapaola"), elemento di novità rispetto alla valutazione del tribunale di sorveglianza al tempo della concessione; la motivazione del provvedimento impugnato è stata considerata logica ed esaustiva. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 81 e 110 cod. pen.
Richiamati come riferimenti ai reati contestati in concorso e per la ricostruzione della responsabilità penale; la Corte non propone un'interpretazione nuova delle fattispecie ma li indica come parte del quadro fattuale che ha giustificato la misura cautelare sopravvenuta.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
I reati previsti dall'art. 73, indicati nell'ordinanza cautelare, sono stati valutati come inseriti in un più ampio contesto organizzato, costituito elemento di novità ai fini della revoca della misura alternativa.
art. 47 Ord. pen.
Riferimento generale alla disciplina delle misure alternative alla detenzione; la Corte ricorda che tali benefici non costituiscono un diritto soggettivo ma una valutazione discrezionale ancorata ai presupposti di legge.
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987
Riferita ai principi di proporzionalità e adeguatezza della pena, richiamati per giustificare la possibilità di effetto retroattivo (ex tunc) della revoca quando il comportamento dimostri l'inesistenza ab initio della volontà rieducativa.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa può essere disposta anche per fatti commessi anteriormente alla concessione, purché dal provvedimento cautelare emergano 'nuovi elementi' capaci di incidere sul quadro conoscitivo valutato al momento della concessione del beneficio.
- I benefici penitenziari non costituiscono un diritto assoluto: il tribunale di sorveglianza ha un potere discrezionale di valutazione, ma deve motivare logicamente e in modo esauriente l'uso di tale potere.
- Non è sufficiente l'emissione automatica di una misura cautelare per determinare la revoca: occorre che la cautela porti a conoscenza elementi qualitativamente diversi o più gravi rispetto a quelli noti al momento del provvedimento favorevole.
- La revoca con efficacia ex tunc è giustificabile quando il comportamento o gli accertamenti successivi rivelino che non vi era ab origine adesione al percorso rieducativo.
- La mera pendenza di un procedimento o l'indagine in sé non comportano automaticamente l'inefficacia del beneficio; il giudice deve valutare gravità, modalità, reiterazione e collocazione dei fatti nel contesto organizzato o associativo.
- In sede di impugnazione, chi contesta la revoca dovrebbe dimostrare l'assenza di elementi nuovi e l'inesistenza di errori logici nella motivazione, nonché provare il rispetto continuativo delle prescrizioni e l'assenza di incidenza sul processo rieducativo.
- Notizie positive da organi di controllo o la mancanza di una pronuncia definitiva di responsabilità non escludono automaticamente la valutazione negativa se emergono elementi probatori nuovi e rilevanti dall'ordinanza cautelare.
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