Cassazione Penale, Sentenza n. 41788/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della condanna per peculato: Callaro, responsabile del centro primario di distribuzione di Barra San Giovanni per Poste Italiane, era accusato di essersi appropriato di 570 euro relativi a incassi per contrassegno destinati ai mittenti. In Cassazione sono stati articolati tre motivi: 1) vizio di motivazione della Corte d'appello; 2) errata qualificazione soggettiva (sosteneva di non essere pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio e che la condotta dovesse essere ricondotta ad appropriazione indebita, reato poi prescritto); 3) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Sul punto preliminare ha escluso che il servizio postale 'in contrassegno' nella fattispecie costituisse erogazione di servizio pubblico (attività svolta in regime concorrenziale da più operatori). Anche assumendo astrattamente la pubblicisticità del servizio, la Corte ha escluso che il ricorrente avesse la qualifica di incaricato di pubblico servizio: le annotazioni e la documentazione compiute dal dipendente erano atti interni di controllo dell'esecuzione di ordini gerarchici e non attività intellettive o manifestazioni di pubblica volontà né titolari di poteri autoritativi o certificativi. Perciò è escluso il peculato e il fatto è stato riqualificato in appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Poiché il fatto è stato commesso il 28/05/2015, il reato di appropriazione indebita è estinto per prescrizione. Sentenza impugnata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Il fatto originariamente ritenuto peculato è stato ricondotto a appropriazione indebita; la Corte lo ha applicato come norma di fattispecie più aderente alla concreta condotta dell'imputato.
art. 357 cod. pen.
Definisce la nozione di pubblico ufficiale in chiave funzionale: rilevano attività disciplinate da norme di diritto pubblico e l'esercizio di funzioni con poteri autoritativi o certificativi; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui occorre verificare la natura pubblicistica della funzione svolta.
art. 358 cod. pen.
Definisce l'incaricato di pubblico servizio come soggetto la cui attività è disciplinata da norme di diritto pubblico ma priva dei poteri autoritativi o certificativi; la Corte ha precisato che l'attività del ricorrente era meramente materiale/interne e non intelettiva o pubblicistica.
legge 26 aprile 1990, n. 86
Riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. che ha promosso il criterio funzionale-oggettivo per individuare le figure di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio; citata per spiegare il quadro normativo di riferimento.
legge 7 febbraio 1992, n. 181
Ha introdotto specificazioni nel secondo comma dell'art. 357 cod. pen. sui criteri oggettivi per delimitare la pubblica funzione; richiamata dalla Corte per chiarire gli indici di pubblicisticità della funzione.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività sia 'servizio pubblico' non basta che il servizio sia erogato da un soggetto che in altri contesti abbia natura pubblicistica: occorre verificare la presenza di esclusività, disciplina pubblicistica dell'attività e segni di condizionamento pubblico nell'organizzazione e nell'operatività.
- Anche se l'attività è astrattamente pubblicistica, la qualifica soggettiva (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) dipende dalla funzione concreta svolta: vanno cercati poteri autoritativi o certificativi o compiti intellettivi autonomi; mere mansioni esecutive o di registro interno non sono sufficienti.
- La mera tenuta di registri o la raccolta di somme come attività di controllo interno o esecuzione di ordini non trasforma automaticamente l'agente in incaricato di pubblico servizio.
- Se manca la qualifica pubblicistica dell'agente, condotte di sottrazione di denaro vanno ricondotte all'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non al peculato; ciò può comportare effetti diversi sul piano della punibilità, compresa la prescrizione.
- In ricorsi simili, valutare sempre la data di commissione del fatto rispetto ai termini di prescrizione e verificare l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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