Direttiva 2014/39
Direttiva 2014/39/UE della Commissione, del 12 marzo 2014 , che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/39/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2012/9/UE per prorogarne i termini, a causa dei ritardi nel completamento del repertorio di fotografie e illustrazioni necessarie per le nuove avvertenze sanitarie sui prodotti del tabacco. Sposta il termine di recepimento dal 28 marzo 2014 al 28 marzo 2016 e la scadenza del periodo transitorio dal 28 marzo 2016 al 28 marzo 2018. L’obiettivo è consentire agli Stati membri di disporre con sufficiente anticipo dei materiali necessari per attuare correttamente la disciplina.
Proroga del termine di recepimento e della scadenza del periodo transitorio della direttiva 2012/9/UE sulle nuove avvertenze sanitarie per i prodotti del tabacco.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’atto, nel quadro della disciplina sui prodotti del tabacco di cui alla direttiva 2001/37/CE. Incide indirettamente sugli operatori del settore del tabacco e sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco per quanto riguarda l’introduzione di nuove avvertenze per la salute aggiuntive e il relativo periodo transitorio. Non introduce un regime sostanziale autonomo per gli operatori, ma modifica esclusivamente le tempistiche di recepimento e di applicazione della direttiva 2012/9/UE.
Direttiva 2014/39/UE della Commissione: proroga dei termini della direttiva 2012/9/UE sulle avvertenze sanitarie per i prodotti del tabacco
La direttiva 2014/39/UE modifica in modo limitato ma rilevante la direttiva 2012/9/UE, che aveva introdotto nuove avvertenze per la salute aggiuntive sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco sostituendo l’allegato I della direttiva 2001/37/CE. L’intervento della Commissione è giustificato dal ritardo nel completamento degli studi e dell’aggiornamento del repertorio di immagini e documenti di partenza necessari per l’attuazione pratica delle nuove avvertenze.
Contesto e finalità
La direttiva 2012/9/UE prevedeva l’uso di nuove avvertenze supplementari, in linea con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/37/CE. Tuttavia, dopo la sua adozione, la Commissione ha avviato studi per sviluppare e sperimentare nuove fotografie a colori o altre illustrazioni da associare a ciascuna avvertenza, senza che tali lavori fossero ancora conclusi. In questo contesto, la Commissione ritiene opportuno concedere agli Stati membri più tempo per disporre dei materiali necessari e per recepire correttamente la disciplina.
Modifiche introdotte
L’unica modifica sostanziale riguarda la rimodulazione delle scadenze della direttiva 2012/9/UE:
- il termine di recepimento viene spostato dal 28 marzo 2014 al 28 marzo 2016;
- il termine del periodo transitorio viene spostato dal 28 marzo 2016 al 28 marzo 2018.
La proroga mira a evitare che la complessità dell’aggiornamento del repertorio di documenti di partenza selezionati e della decisione C(2005) 1452 impedisca agli Stati membri di rispettare le scadenze originarie.
Ambito di applicazione
L’atto è rivolto agli Stati membri dell’Unione europea, che sono i destinatari della direttiva. L’effetto pratico ricade sulla disciplina nazionale relativa alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, in particolare sulle confezioni unitarie e sulle avvertenze sanitarie supplementari, ma la direttiva non detta nuove regole materiali autonome: interviene soltanto sui tempi di recepimento e di applicazione della direttiva 2012/9/UE.
Aspetti rilevanti per gli operatori
Per gli operatori del settore del tabacco, la conseguenza principale è la dilazione dell’entrata a regime delle nuove avvertenze aggiuntive. La proroga del periodo transitorio al 28 marzo 2018 offre un margine temporale più ampio per l’adeguamento delle confezioni e delle procedure commerciali nei singoli ordinamenti nazionali.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori disposizioni procedurali o sanzionatorie nel testo qui riportato.
Disposizioni principali
Proroga del termine di recepimento della direttiva 2012/9/UE
L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/9/UE sostituendo la data "28 marzo 2014" con "28 marzo 2016". Il nuovo termine concede agli Stati membri un periodo aggiuntivo per recepire le disposizioni relative alle nuove avvertenze sanitarie aggiuntive sui prodotti del tabacco.
Proroga del periodo transitorio
L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 3 della direttiva 2012/9/UE sostituendo la data "28 marzo 2016" con "28 marzo 2018". Ne deriva l’estensione del periodo transitorio per l’adeguamento delle confezioni e dell’applicazione delle nuove avvertenze.
Motivazione della proroga
Dai considerando emerge che la proroga è dovuta alla complessità dell’aggiornamento del repertorio di documenti di partenza selezionati e della modifica della decisione C(2005) 1452, non ancora conclusi al momento dell’adozione. La Commissione evidenzia il rischio che gli Stati membri non dispongano in tempo utile dei materiali necessari per recepire la direttiva 2012/9/UE.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 precisa che gli Stati membri sono i destinatari dell’atto.
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