Sentenza del 17/09/2020 n. 4074 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno d'imposta 2012 la deducibilità dei costi contabilizzati dall'Azienda Agricola XXX ritenendo che le fatture ricevute provenissero da una "ditta cartiera" (XXX) e pertanto che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti. L'accertamento si fondava su riscontri investigativi (p.v.c. della Guardia di Finanza) che indicavano l'inesistenza strutturale e operativa della ditta emittente, l'assenza di pagamenti IVA e l'impiego di autofatture fittizie verso soggetti inesistenti o deceduti. L'Ufficio ha impugnato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, sostenendo che i costi dovevano essere indeducibili in ragione della fittizietà soggettiva delle operazioni.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e confermato l'accoglimento del ricorso della società. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della modifica normativa operata dal d.l. 16/2012, i costi sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti dall'acquirente se risultano effettivamente sostenuti e rispettano i principi tributari (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità). Nel caso concreto la documentazione prodotta (consegna, modalità di pagamento e successiva rivendita dei prodotti agricoli) dimostrava l'effettività e l'inerenza delle operazioni e non è stato dimostrato che la società fosse effettivamente o con ordinaria diligenza in grado di conoscere il disegno fraudolento del fornitore. Per tali ragioni l'accertamento è stato respinto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973
art. 39, comma 2, lett. d) e art. 41-bis
Norme richiamate dall'Ufficio per fondare l'accertamento analitico con ricostruzione induttiva; il Collegio non discute l'utilizzo dell'accertamento ma valuta la deducibilità dei costi alla luce della normativa successiva.
D.P.R. 633/1972
Norma richiamata in relazione alle operazioni fatturate e agli obblighi IVA; usata dall'Ufficio nell'accertamento ma il Collegio valuta l'effettività degli acquisti e la regolarità della documentazione.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
Norma previgente oggetto di modifiche che limitava la deducibilità in caso di operazioni inesistenti; la pronuncia applica la versione sostituita dalla successiva disciplina più favorevole al contribuente.
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. con modificazioni)
Modifica la disciplina dell'indeducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti: i costi per l'acquirente sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo contrasti con i principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinazione). La Commissione applica tale criterio, anche retroattivamente se più favorevole.
Legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata dal contribuente per contestare motivazione e onere probatorio dell'amministrazione; segnalata ma non decisiva nella pronuncia che si concentra sulla disciplina sostanziale della deducibilità.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Invocata dal contribuente per vizio di motivazione; menzionata nell'originario ricorso ma la decisione si fonda sulla valutazione sostanziale dei criteri di deducibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2012 (d.l. 16/2012) la mera soggettiva inesistenza delle fatture non determina automaticamente l'indeducibilità dei costi per l'acquirente: i costi possono rimanere deducibili se risultano effettivamente sostenuti e rispettano i principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità).
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, oltre alla fittizietà soggettiva, che i costi non rispettano i principi tributari o che il contribuente era effettivamente conoscente del disegno fraudolento (o in condizioni di conoscerlo con ordinaria diligenza). Il semplice coinvolgimento o consapevolezza astratta non è più sufficiente.
- In presenza di documentazione che dimostri consegna, modalità di pagamento tracciabili e successiva commercializzazione dei beni, il contribuente ha forti argomenti per difendere la deducibilità dei costi.
- Per contestare la deducibilità l'Ufficio deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di effettività o inerenza (es. assenza totale di fornitura, mancata esistenza della merce, mancanza di evidenze di pagamento/resa, prezzo palesemente incongruo), oppure che il contribuente abbia adottato un comportamento colposo o fraudolento sapendo dell'evasione.
- Per tutelarsi il contribuente dovrebbe conservare e produrre: documentazione di trasporto, prove di consegna, tracciabilità dei pagamenti, contratti/ordini, evidenza della successiva rivendita e controlli sulla solidità e attività dei fornitori.
- Gli accertamenti basati su p.v.c. investigativi richiedono valutazione integrata: l'esistenza di anomalie a carico del fornitore non vale automaticamente a danno dell'acquirente se questi dimostra l'effettività e la regolarità apparente delle operazioni.
- In casi complessi e con profili indiziari particolari la compensazione delle spese può essere disposta per ragioni di eccezionalità e difficoltà della materia.
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